Il titolare di una sala giochi di Bologna ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato in cui contestava la validità del regolamento del Comune di Bologna “per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, (sub allegato A), nonché della mappatura (sub allegato B) e dell’elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale (sub allegato C)”. In particolare il ricorrente, si oppone alla delocalizzazione della sua attività impostagli dal Comune per la troppa vicinanza ad uno dei luoghi sensibili. I giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che: “Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi, non sussistono i presupposti per la concessione di una misura provvisoria nelle more della definizione dell’incidente cautelare nell’udienza camerale già fissata; Respinge l’istanza e conferma, per la discussione, l’udienza del 10 settembre 2020”. Con questa motivazione, poiché non vi è un pregiudizio nell’ordine di chiusura, è stata respinta l’istanza e mantenuta la data del 10 settembre per la discussione di merito. ac/AGIMEG