Il Comune di Chiavari ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Liguria che aveva stabilito che la distinzione operata dalla legge regionale 2012/17 non abilitava l’Amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che dovevano invece essere osservati dalle sale giochi.
Il Comune – nelle motivazioni del ricorso – deduce che la legislazione regionale non si riferisce alle sole attività di intrattenimento e svago praticate tramite l’utilizzo di apparecchi idonei per il gioco lecito indicati dall’art. 100, comma 6, del TULPS, ma anche ai punti di raccolta scommesse, in quanto lo scopo della normativa è quello di arginare le conseguenze sociali che tali attività ludiche possono provocare e, comunque, le sale scommesse rientrerebbero nella definizione di ‘sala pubblica da gioco’. Secondo l’appellante, la legge regionale deve essere interpretata nel senso di includere nel divieto di cui all’art. 2, comma 2, anche la raccolta delle scommesse, con conseguente applicabilità anche a quest’ultima attività del regime delle distanze minime da luoghi sensibili.
“L’assunto – secondo il Consiglio di Stato – va condiviso, alla luce del recente indirizzo espresso da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “ Sull’assimilazione, ai fini che qui rilevano, delle attività di raccolta scommesse rispetto a quelle delle sale gioco, la Sezione, con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragione di discostarsi, ha stabilito che proprio questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5327 del 16 dicembre 2016, ha ribadito che in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86. Le norme attuative della singola legge regionale, pertanto, devono essere interpretate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite ‘ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia’”.
“Secondo questo orientamento interpretativo, le misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo, quali l’imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, ovvero quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili, rientrano nella materia della tutela della salute (Cons. Stato, n. 2592 del 2021; Cons. Stato n. 6714 del 2018; Cons. Stato, n. 5327 del 2016) e sono riferibili ad entrambe le attività di gioco”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di ribaltare la decisione del Tar della Liguria e accogliere il ricorso del Comune di Chiavari. ac/AGIMEG