Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 9 del 26/04/2018, recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ’ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”. Il testo prevede anche misure sul gioco e il contrasto della ludopatia. In particolare, la legge vieta “la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti dai luoghi ritenuti sensibili”. “I comuni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi, prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi, il limite di accensione giornaliero è fissato fino alle ore 20.00”. cdn/AGIMEG