Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato sedici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Valle d’Aosta n. 2 del 27/03/2019, recante 9 “Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)”. Con tale testo sono state disposte misure integrative alla legge regionale sul contrasto del gioco patologico. Il testo prevede: “Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2015, le parole: “o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori” sono sostituite dalle seguenti: “, da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto”. 2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente: 3. L’apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi”. Poi ancora: “La mappa dei luoghi sensibili evidenzia le aree di interdizione dal gioco d’azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli Comuni, tracciato dall’ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate. 2. I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l’elenco dei luoghi sensibili e localizzano l’ingresso principale dei medesimi tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini della creazione delle aree di interdizione. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia. 3. La Regione provvede a supportare i Comuni nell’inserimento dei dati attraverso la predisposizione di un geonavigatore dedicato, facente parte integrante del sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT).” Infine: “Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 4bis, comma 2, della l.r. 14/2015, introdotto dall’articolo 3. 2. I divieti relativi alle distanze minime da istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati e luoghi di culto si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio a decorrere dal 1° settembre 2019. 3. Le disposizioni inerenti agli orari di apertura al pubblico e di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco si applicano a decorrere dal 1° giugno 2019. 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i rispettivi regolamenti alle disposizioni di cui alla legge medesima”. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare anche la legge della Regione Puglia n. 7 del 28/03/2019, recante “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”. cdn/AGIMEG