Consiglio dei ministri, non impugna la legge della Regione Sardegna “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato dieci leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Sardegna n. 2 del 11/01/2019, recante “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”. “La Regione – si legge nella norma -, al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d’azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, si dota del Piano regionale del gioco d’azzardo patologico. Il Piano é deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, previo parere della competente Commissione consiliare; il Piano è rivisto ed implementato ogni due anni”. “Presso l’Assessorato regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, opera l’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo, le cui funzioni sono ricomprese nell’Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i dati da rilevare e gli specifici fenomeni da monitorare. L’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo – aggiunge la legge – monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d’azzardo patologico. La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 e raccordandosi con soggetti pubblici istituzionali, privati e del terzo settore, operanti a livello nazionale, regionale e locale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo”. “La Regione istituisce la “Giornata regionale contro il disturbo da gioco d’azzardo” quale occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco. È istituito il logo regionale “No Slot – Regione Sardegna”, di seguito denominato logo. La Regione, al fine di rendere più incisiva la propria azione nella lotta al disturbo del gioco d’azzardo, promuove la stipula di accordi e protocolli d’intesa con il sistema delle autonomie locali al fine di vietare la vendita e la concessone di spazi pubblicitari che promuovano il gioco d’azzardo lecito. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta in materia di disturbo da gioco d’azzardo nel corso dell’anno precedente”, continua la norma. Per quanto concerne le competenze dei Comuni, “È vietata l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. Inoltre, “i comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, possono individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica e nei regolamenti comunali altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni”. “Il sindaco, per esigenze di tutela della salute pubblica e della circolazione stradale, come pure ai fini del contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, disciplina e dispone eventuali riduzioni degli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano state installate apparecchiature per il gioco. Il comune, tramite la polizia locale, effettua i controlli dei locali in cui è esercitato il gioco e riscuote le sanzioni amministrative previste dalla presente legge. La mancata segnalazione su ogni apparecchio della data di collegamento alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della data di scadenza del contratto è punita con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000. La sanzione si applica anche nell’ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in violazione delle distanze determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 8.000”, conclude la legge. cdn/AGIMEG