La Corte i Giustizia Europea e i giudici amministrativi italiani hanno riconosciuto la legittimità del sistema del “doppio binario” che “obbliga chi intenda svolgere l’attività (di raccolta delle scommesse, ndr) a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS”. LO afferma il Tar Lombardia, Sezione di Brescia, nella sentenza in cui respinge il ricorso intentato da un Ctd collegato a un bookmaker estero. Al centro della vicenda fatto che la Questura di Cremona avesse negato la licenza di pubblica sicurezza, visto che la compagnia madre non era in possesso di concessione italiana. IL Tar ricorda che lo stesso Consiglio di Stato ha in più occasioni sostenuto che il doppio binario fosse legittimo, ultimo un parere del 2020 in cui scriveva che “In assenza della concessione per rete fisica non può essere rilasciata un’autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione, essendo questa vietata”. Il Tar infine bolla come “del tutto estranee al presente giudizio” le censure sulla presunta discriminazione subita dal bookmaker per accedere al mercato. Queste censure infatti “avevano dato luogo alla giurisprudenza comunitaria citata”. Inoltre, il ricorso “riguarda esclusivamente la contestazione del diniego di rilascio di una autorizzazione ex art. 88 TULPS”, e il ricorso del resto è stato intentato solamente nei confronti del Ministero dell’Interno, mentre le gare “sono indette da un’amministrazione statale diversa”. lp/AGIMEG