Pubblicato il testo coordinato – con gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze del Senato – della proposta di istituire una Commissione di Inchiesta sul gioco. Ecco il testo integrale:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico
Art. 1.
(Istituzione della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato su proposta dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Il Presidente del Senato convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
2. Per l’elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d’età.
Art. 3.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione accerta:
a)le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio;
b)l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e del rispetto della concorrenza tra gli operatori;
c)le dimensioni del gettito erariale e le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento, nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l’offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);
d)l’efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali; l’efficacia dell’azione amministrativa anche in relazione all’esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell’azione di contrasto al gioco illegale;
e)l’efficacia del sistema di regolazione e di controllo con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale e alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l’usura;
f)la presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità e di elusione fiscale;
g)l’efficacia dell’azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti affetti da DGA, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.
2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
8.I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico.
Art. 5.
(Organizzazione interna)
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell’inizio dei lavori.
2. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l’anno 2021 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
Art. 6.
(Relazioni della Commissione)
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.
lp/AGIMEG