“A livello dell’UE non esiste un progetto legislativo per l’armonizzazione delle norme nazionali sulla fornitura di sport virtuali. Tuttavia, se l’attività in questione non rientra nell’esclusione relativa al gioco d’azzardo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le pertinenti disposizioni di tale direttiva si applicano anche a tale attività. La Commissione ricorda che, in ogni caso, le questioni escluse dall’ambito di applicazione della direttiva restano pienamente soggette agli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi. La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane in merito alle norme nazionali applicabili agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di valutarne la compatibilità con i pertinenti articoli del trattato sulla libera circolazione delle merci e con le disposizioni della direttiva sui servizi”.
E’ la risposta del Commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton all’interrogazione di Carlo Fidanza (ECR) riguardante gli sport virtuali. cdn/AGIMEG