Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata contro il provvedimento con cui il Comune di Ciampino aveva vietato la prosecuzione dell’attività di una sala giochi e dichiarato inefficace la relativa SCIA. Resta quindi efficace, in attesa della decisione sul merito del ricorso, lo stop disposto dall’amministrazione comunale.
La controversia riguarda l’installazione di slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento in un locale situato in piazza Leonardo da Vinci. Il provvedimento comunale contestato è la disposizione dirigenziale n. 16 del 14 maggio 2026, notificata il giorno successivo.
Per aprire una sala giochi la SCIA non è sufficiente
Secondo la valutazione compiuta dal Collegio nella fase cautelare, la semplice presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività non era sufficiente a consentire l’apertura della sala giochi.
Per esercitare l’attività era necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS, il cui rilascio rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale. Il TAR ha richiamato anche l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e l’articolo 4 del decreto legislativo n. 222/2016, insieme alla relativa Tabella A.
Il tema delle autorizzazioni e delle verifiche sulle distanze era già stato affrontato dal TAR Lazio in una precedente vicenda relativa a una sala giochi di Viterbo.
Il centro studi frequentato dai giovani è un luogo sensibile
Il secondo punto esaminato riguarda il rispetto del vincolo sulle distanze previsto dalla legge regionale del Lazio n. 5 del 2013.
La sala giochi si trova a una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa regionale rispetto ad alcune strutture individuate dal Comune. La società ricorrente non ha contestato la distanza rilevata, ma la qualificazione di tali strutture come luoghi sensibili.
Il TAR ha ritenuto corretta, allo stato degli atti, l’inclusione del Centro Studi Cesare Pavese. Per i giudici non è decisiva l’eventuale assenza di un accreditamento formale come istituto scolastico: dagli accertamenti risulta infatti che il centro organizzi stabilmente, da ottobre a maggio, corsi per il recupero degli anni scolastici rivolti a studenti di età compresa tra 15 e 19 anni, oltre ad attività di ripetizione frequentate occasionalmente da minori.
Questi elementi consentono, secondo il Collegio, di ricondurre la struttura alla nozione di istituto frequentato prevalentemente da giovani.
Anche la casa famiglia rientra tra i luoghi sensibili
La stessa valutazione è stata compiuta per la casa famiglia “Casa di Tullio”, destinata ad accogliere minori stranieri non accompagnati e minori sottoposti a misure cautelari.
Il TAR ha evidenziato che si tratta di soggetti vulnerabili, inseriti nella struttura su disposizione delle autorità minorili competenti. Non sono quindi emersi, in questa fase del giudizio, elementi sufficienti per escludere la casa famiglia dall’elenco dei luoghi sensibili.
Respinta soltanto la sospensiva: il giudizio prosegue
Il Collegio ha concluso che le contestazioni formulate dalla società non presentano, nell’esame sommario proprio della fase cautelare, un adeguato fumus boni iuris. Per questa ragione ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento del Comune.
L’ordinanza non decide definitivamente il ricorso: la controversia dovrà essere esaminata nel merito. La società ricorrente è stata intanto condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, quantificate in 1.000 euro, oltre agli accessori di legge. sb/AGIMEG










