CdS, rinviato al merito ricorso Romar sui minimi precedenti al 2002

Consiglio di Stato, verrà discusso direttamente nel merito il ricorso intentato dalla Romar contro la sentenza del Tar Campania che lo scorso febbraio ha confermato le richieste di pagamenti dei minimi garantiti per gli anni dal 2000 al 2002. E’ quanto è stato deciso oggi, al termine dell’udienza in camera di consiglio. La compagnia ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione l’ha invitata a pagare un importo complessivo di circa 200mila euro, sostenendo l’inesigibilità dei minimi – a prescindere dall’anno cui fanno riferimento – visto il costante trend negativo che ha caratterizzato la raccolta delle scommesse ippiche.  Il giudice di primo grado ha tuittavia coinfermato la giurisprudenza consolidatasi sulla questione, secondo la quale l’Amministrazione non può chiedere il pagamento dei soli minimi garantiti successivi al 2002 fino a quando non adotterà le cosiddette misure di salvaguardia. Tale giurisprudenza tuttavia non riguarda le richieste di pagamento precedenti, anche perché nel caso specifico – come ha puntualizzato il Tar  Campania – la Romar ha anche beneficiato di alcune agevolazioni riconosciute dai Monopoli. “Il debito maturato” si legge infatti nella sentenza,  “è stato anche decurtato del 33% e rateizzato in otto rate con scadenza annuale al 30 ottobre di ogni anno a partire dal 2004 in applicazione delle agevolazioni contemplate dalla citata L. n. 200/2003 ed attuate con il decreto interdirigenziale del 10.10.2003. La ricorrente si è avvalsa delle stesse formulandone specifica domanda e sottoscrivendo con l’Amministrazione apposito accordo di adesione”. E quindi, ha osservato il Tar,  “la pretesa dell’amministrazione ha una scaturigine convenzionale su base legale che ha prodotto un assetto di interessi ormai definito e qualificabile in termini di diritto quesito, insuscettibile di essere nullificato e travolto da norme di legge sopravvenute. Le disposizioni vincolistiche di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 che condizionano la legittimità di richieste di corresponsione di minimi garantiti da parte dei titolari di concessioni di scommesse ippiche non possono che trovare applicazione solo relativamente ai debiti sorti e maturati posteriormente all’entrata in vigore del citato decreto delegato”. Si attende adesso l’ordinanza del Consiglio di Stato che verrà emessa nelle prossime 24/48 ore. rg/AGIMEG