E’ stato presentato un ricorso alla Cassazione da parte di una sala slot, accusata di non aver pagato l’Imposta sugli intrattenimenti (ISI). La ricorrente sostiene che l’atto non le è stato notificato dall’autorità competente, ma la Cassazione ha affermato: “Va escluso, in primo luogo, che sussista un obbligo di consegna in capo all’Amministrazione, che è tenuta a provvedere al rilascio dei nulla osta e non anche a inviare gli atti emanati, salvo che, come previsto dall’art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 35 del 2005, non sia stata formulata apposita richiesta, nella specie neppure dedotta. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «in materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio». È infine irrilevante la prova dell’effettivo utilizzo, non essendo la situazione in giudizio equiparabile all’utilizzo di macchinari da intrattenimento in assenza di nulla osta.” Con questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. ac/AGIMEG
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