Cassazione respinge ricorso internet point Siracusa: “Computer utilizzati per raccolta non autorizzata di scommesse”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro il sequestro probatorio, per intermediazione scommesse (reato ex art. 4 comma 4-bis e 4-ter della legge 401/1989), di computer e sistemi informatici rinvenuti presso un internet point di Siracusa. “Il Tribunale del riesame ha esplicitamente indicato gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto che sussista il fumus commissi delicti: ha rilevato che le apparecchiature in sequestro erano utilizzate per lo svolgimento dell’attività di intermediazione e scommesse perché i computer in sequestro erano stati trovati accesi e ed impostati sulle pagine di scommesse on line; che nell’esercizio commerciale erano stati rinvenuti numerosi scontrini di giocate. Il Tribunale del riesame ha pertanto risposto alle obiezioni difensive collegate sia all’assenza di elementi di prova relativi al collegamento tra i computer e le giocate sia, anche se implicitamente, all’uso dei computer non per la normale attività dell’esercizio commerciale – anche un internet point – ma per quella non autorizzata oggetto della contestazione”. Pertanto, per i supremi giudici, “il ricorso deve essere rigettato”. lp/AGIMEG