Cassazione, “Per i procedimenti amministrativi non si applica la regola del foro erariale”

Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nell’articolo 7 del Regio Decreto n. 1611 del 1933 relativa alle controversia in cui sia parte un’amministrazione dello Stato. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi in merito ad una controversia relativa ad una sanzione contestata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato alla società concessionaria di gioco Atlantis World di fronte al giudice di Pace di Acqui Terme sulla quale il Tribunale della citta’ piemontese ha dichiarato la proprio incompetenza. Per i giudici della Cassazione la competenza va al Tribunale di Alessandria, al quale il tribunale di Acqui Terme è stato accorpato nel 2013, e non a quello di Torino. lp/AGIMEG