La Cassazione fa nuovamente leva sulla cessione gratuita della rete e annulla con rinvio altri due pronunce emesse nei confronti di due Ctd StanleyBet. La prima pronuncia è del Tribunale di Taranto e riguarda il sequestro preventivo di un centro, con la seconda il Tribunale di Cremona aveva invece condanna il titolare per la raccolta abusiva di scommesse. La Terza Sezione Penale – come aveva già fatto in precedenza – ricorda che viola il diritto comunitario “una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione”. Spetterà quindi ai giudici di rinvio adesso “verificare la “antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare (…) sulla base del valore venale dei beni da impiegare e del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse”. lp/AGIMEG