Scommesse, Cassazione annulla sequestri e rinvia a tribunali di merito: “Cessione rete non compatibile con diritto UE”

Sequestri preventivi delle strutture informatiche dei centri scommesse collegati a bookmaker stranieri, tra cui Stanleybet, al centro di alcune sentenze gemelle della Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio al tribunale di merito. In particolare, si è evidenziata la “non compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE di varie previsioni dello schema di convenzione della gara Monti indetta a seguito del d.l. n. del 2012 ed in particolare di quella relativa all’obbligo di cessione all’atto di cessazione del’attività dei beni materiali e immateriali”. Per questo motivo la Suprema Corte ha stabilito che ogni singola “ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di merito che procederà, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”. Per i supremi giudici gli articoli. 49 e 56 Tfue devono essere “interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio ‘nazionale’ la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione”. L’ordinanza impugnata si sarebbe pertanto “sì confrontata con gli effetti di tale ultima previsione, avendo tuttavia escluso effetti discriminatori in ragione non già della necessaria disamina della proporzionalità della misura rispetto all’interesse a partecipare alla gara, ma con riferimento all’elemento di un’attività svolta di fatto da anni e che pertanto avrebbe già garantito al bookmaker un profitto ingente. E quanto in particolare alla verifica da compiere, questa Corte, sempre con la sentenza già menzionata, ha chiarito che la valutazione demandata al giudice nazionale, da affidare al giudice di merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, non può che essere effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia”. lp/AGIMEG