La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del titolare di un’agenzia di scommesse ippiche e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva imposto una sanzione amministrativa da 20.000 euro.
Le varie fasi del processo
La vicenda nasce da un controllo del 2017 in un centro di scommesse ippiche, dove erano a disposizione del pubblico sei dispositivi (cinque PC e un totem) idonei a consentire la libera connessione a siti di gioco online. La contestazione era fondata sull’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012 (poi convertito), il cosiddetto “decreto Balduzzi”, con la relativa sanzione fissata dalla legge di stabilità 2016.
In primo grado il Tribunale di Lecce aveva parzialmente accolto l’opposizione, annullando la sanzione ma confermando la confisca del Totem. In secondo grado, però, la Corte d’Appello di Lecce nel 2020 aveva ribaltato l’esito: per i giudici era sufficiente la mera “potenzialità” d’uso dei dispositivi per collegarsi alle piattaforme di gioco online, e non rilevava che potessero servire anche per la semplice navigazione; quanto al totem, inoltre, la Corte aveva valorizzato la mancanza di identificativi e documentazione autorizzativa, ritenendo irrilevante che al momento dell’ispezione non fosse connesso alla rete telematica.
Arrivato il caso in Cassazione, il giudizio era stato rinviato in attesa della Corte costituzionale. Nel frattempo, con la sentenza 104/2025 che ha dichiarato illegittima la norma sul divieto di utilizzo dei PC nei locali pubblici per il gioco online, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia della norma che prevedeva sia della disposizione che fissava la sanzione di 20.000 euro.
La decisione
A quel punto per la Cassazione, venuto meno il fondamento normativo dell’illecito e della sanzione, la decisione d’appello che aveva rigettato l’opposizione non poteva reggere. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha annullato l’ingiunzione di pagamento del 2017. sm/AGIMEG










