Camera, Ddl su promozione spettacolo: le aliquote dell’Imposta sugli intrattenimenti per ingressi nelle sale giochi e scommesse e per esercizio del gioco nelle attività

Al vaglio della Camera il disegno di legge: “Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative”.

“Il testo si propone di promuovere, sostenere e valorizzare la diffusione, l’accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative”, si legge nella documentazione per l’esame del progetto di legge.

“L’articolo 7 riconosce delle agevolazioni fiscali ai soggetti, iscritti e riconosciuti negli appositi elenchi, che hanno ottenuto le qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Si ricorda che la sopra citata imposta si applica agli introiti ottenuti nell’esercizio di alcune attività svolte nel settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi, con le seguenti aliquote: esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio (16 per cento); utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart (8 per cento); ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse (60 per cento); esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (10 per cento). Si segnala che la disposizione in commento, in quanto esonera dal pagamento di un’imposta determinati soggetti, è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica e pertanto richiederebbe una opportuna copertura finanziaria”, aggiunge.

“Il comma 2 introduce un credito di imposta nella misura del 40 per cento ai soggetti indicati al comma 2 per le spese sostenute per alcuni interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi o alla manutenzione e l’adeguamento di quelli esistenti. La norma prevede inoltre che il beneficiario in alternativa alla fruizione diretta possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito di pari ammontare. Più in dettaglio, la disposizione prevede che i soggetti di cui al comma 1 proprietari, possessori, detentori, gestori o concessionari di spazi, luoghi e sale in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuovi spazi, luoghi o sale ovvero per il ripristino di spazi, luoghi o sale inattivi, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata degli stessi, nonché per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico, l’installazione, la ristrutturazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74; alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’Art. 20; al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; alle tasse sulle concessioni governative; alle tasse scolastiche. Si ricorda, altresì, che l’articolo 02-bis del decreto legge n.11 del 2023, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. In alternativa, tale credito d’imposta può essere utilizzato: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al credito d’imposta spettante al beneficiario, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari al contributo stesso, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti”, continua.

“Il comma 3 delega a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze-MEF il compito di disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2. Si prevede, infatti, che con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma 2, comprese quelle relative all’esercizio delle diverse opzioni sull’utilizzo del credito d’imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma 2. Si osserva che la disposizione in commento rinvia la copertura finanziaria ad un successivo decreto ministeriale. A questo proposito, si rammenta che, in attuazione dell’art. 81 della Costituzione, la legge di contabilità e finanza pubblica richiede che ciascuna legge che comporti oneri debba indicare espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa ovvero come previsione di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria degli oneri (articolo 17 della legge n. 196 del 2009). Il comma 4 istituisce, altresì, un credito d’imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, risultanti e certificati dai relativi titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, e sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività. In particolare si riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un credito d’imposta nella misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, come risultanti e certificati dai corrispondenti titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle proprie attività. Tale credito, tuttavia, è applicabile solo a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all’articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda). Anche questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La norma riconosce ai beneficiari la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per la cessione del credito stesso. Si prevede, infatti, che in alternativa a quanto previsto dal comma in esame, il credito d’imposta può essere utilizzato per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all’esercizio delle diverse opzioni sull’utilizzo del credito d’imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma. Per quanto attiene alla copertura finanziaria si rimanda a quanto evidenziato in relazione al comma 3”, aggiunge.

“Il comma 5 introduce un credito d’imposta per le spese sostenute per sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai soggetti indicati al comma 1. Nello specifico si stabilisce che per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli o rappresentazioni organizzati dai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto allo sponsor un credito d’imposta nella misura del 65 per cento dell’importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall’apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Anche questo nuovo credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma in esame e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma. Per quanto attiene alla copertura finanziaria si rimanda a quanto evidenziato in relazione al comma 3. Il comma 6, infine, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali”, conclude. cdn/AGIMEG