Camera, Decreto PNRR: via libera a odg Italia Viva e FdI su distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio

In Aula alla Camera l’esame degli ordini del giorno e lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Senato. Alle 16,30 il voto finale.

Tra gli ordini del giorno due dispositivi riguardano i distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio.

L’ordine del giorno Vitiello (Italia Viva) è stato accolto come raccomandazione, mentre per quello Albano, Trancassini, Osnato, Zucconi, Ferro, Galantino, Donzelli, Lucaselli, Bignami (FdI) favorevole con riformulazione “a valutare l’opportunità di”.

Ecco i testi:

La Camera,
premesso che:
la legge di Stabilità per il 2016 ha disposto in merito all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);
tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;
le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri Enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;
tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;
il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;
i tabaccai nell’ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all’esterno dell’esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l’esercizio è chiuso;
considerato che:
da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l’accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l’implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l’inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;
ove fosse impossibile l’implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;
la dismissione anticipata di un’apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell’ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l’imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un’esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un’apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;
appare oltremodo sproporzionato il valore dell’investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell’apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;
tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all’aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/83. Vitiello (Italia Viva)

La Camera,
premesso che:
la legge di stabilita per il 2016 ha disposto in mento all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione d’ servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);
tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;
le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;
tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;
il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;
i tabaccai nell’ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all1 esterno dell’esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l’esercizio è chiuso;
da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l’accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l’implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l’inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;
ove fosse impossibile l’implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;
la dismissione anticipata di un’apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell’ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l’imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un’esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un’apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;
appare oltremodo sproporzionato il valore dell’investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell’apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;
tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all’aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/95. Albano, Trancassini, Osnato, Zucconi, Ferro, Galantino, Donzelli, Lucaselli, Bignami (FdI)

cdn/AGIMEG