Camera: Decreto per l’attuazione del Pnrr, oggi il voto finale

In Aula alla Camera l’esame degli ordini del giorno e lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Senato. Alle 16,30 il voto finale.

Ieri, la Camera con 419 voti favorevoli e 55 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel testo era stata “blindata” anche la parte sul gioco pubblico, che prevede la proroga delle concessioni per le scommesse e le omologhe per i Comma 7. Prevista anche la trasformazione della lotteria degli scontrini in un gioco a premi istantaneo.

E’ stato accolto come raccomandazione l’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle riguardante i pagamenti elettronici:

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) all’esame dell’Assemblea, già approvato dal Senato, ha subito numerose modifiche, che hanno determinato un incremento del numero degli articoli di cui il provvedimento si compone, passati dai cinquanta iniziali ai settantuno del testo all’esame della Camera;
l’articolo 18 in particolare, anticipa al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni, per mancata accettazione di pagamenti elettronico ed estende inoltre l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario dal 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2024 se non hanno conseguito nell’anno precedente più di 25 mila euro); i commi 4-bis e 4-ter, introdotti al Senato, recano rispettivamente precisazioni circa le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e disposizioni sul funzionamento del credito di imposta al 110 per cento in caso di cessione dell’immobile;
al riguardo si segnala come, anche nell’ambito della pubblica amministrazione, accadono con frequenza situazioni di difficoltà per i cittadini, nell’ambito delle modalità previste di accettazione di pagamenti elettronici attraverso carte di debito o carte prepagate, che generano nei loro confronti incertezza e titubanza, al fine di comprendere quale sia, la corretta identificazione del metodo di pagamento previsto;
la lettera di segnalazione del 27 ottobre 2020, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, nella quale si evidenziavano una serie di perplessità e timori in relazione ai metodi di pagamento accettati, nonostante l’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, siano obbligati ad accettare, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo anche attraverso sistemi di pagamento elettronico, (ivi inclusi per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico);
attualmente tuttavia, si ravvisano da parte di talune pubbliche amministrazioni (specialmente territoriali o di servizi da esse gestiti), la mancata accettazione della moneta elettronica, come per il pagamento del parcheggio nelle colonnine automatiche o paradossalmente in taluni casi, anche per i servizi connessi alla digitalizzazione come per il rilascio della carta d’identità elettronica;
al fine però mantenere una corretta parità di trattamento, così com’è stato forzato l’obbligo del POS anticipando l’applicazione della sanzione per gli esercenti sprovvisti, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, si rappresenta la necessità di confermare anche per le amministrazioni pubbliche non adeguate all’accettazione dei pagamenti elettronici, la disposizione contenuta al comma 1 dell’articolo 18, del provvedimento in oggetto e introdurre così una sanzione per le pubbliche amministrazioni che per l’erogazione dei loro servizi non presentano ai cittadini e contribuenti la facoltà di poter pagare con moneta elettronica,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, volto a chiarire, che le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.
9/3656/8. Zanichelli, Cancelleri, Flati, Tuzi, Chiazzese.

Parere favorevole con riformulazione: “a valutare l’opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, di introdurre misure di incentivo per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica” per l’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle sull’utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica.

La Camera,
premesso che,
l’articolo 18, comma 1, del provvedimento in discussione, ha anticipato al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni POS in caso di rifiuto al pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito/credito. Le ragioni che hanno portato a questa anticipazione sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022 in cui si legge: «la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1-103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici»;
ne deriva che risulta altresì anticipato il sistema sanzionatorio previsto ad hoc. Difatti, a partire dal 30 giugno prossimo in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano Cattività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata;
al medesimo articolo 18, comma 2, si estende dal 1 luglio 2022 l’obbligo di emettere la fattura elettronica anche ai soggetti in regime forfetario;
le suddette innovazioni hanno comprensibilmente destato preoccupazioni negli operatori che saranno assoggettati ai nuovi obblighi;
difatti, solo ad esempio, è stato fatto presente che la sanzione determinata nel minimo nella quota fissa di 30 euro potrebbe essere di molto superiore all’importo della transazione pos negata, con evidenti ripercussioni in tema di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito. Inoltre, è noto che la tenuta del pos ha un costo per l’esercente che sta nelle commissioni applicate dalla Banca o dall’intermediario che mette a disposizione il Device per il pagamento. Ebbene tali costi in caso di piccolissime transazioni (es. pagamento del caffè con il pos) andrebbero palesemente ad assorbire, se non a superare, il profitto dell’esercente;
anche in tema di fatturazione elettronica sono emerse preoccupazioni similari, laddove professionisti forfetari, che proprio in ragione dei loro redditi esigui godono di diverse misure di agevolazione e di semplificazione contabile, ora saranno chiamati a elaborare elettronicamente la propria fatturazione sostenendo sia i costi da corrispondere alle società erogatrici dei servizi, che i nuovi adempimenti burocratici necessari a rimanere in regola che sicuramente andranno a gravare significativamente su attività piccole per definizione e pertanto prive di organizzazione strutturata;
è corretto e coerente con gli obiettivi di questo Governo favorire l’implementazione e l’utilizzo in concreto degli strumenti di pagamento e fatturazione elettronica, ma nel farlo non si può omettere di considerare le esigenze di chi con tali strumenti di pagamento e fatturazione deve avere a che fare ogni giorno per mandare avanti la propria attività. Infatti, la nostra economia sta vivendo un periodo di crisi che certamente sarà ulteriormente aggravato dall’imposizione di ulteriori obblighi, costi e adempimenti burocratici, se assolutamente imposti e, peraltro, non adeguatamente riflettuti;
emerge, allora, la necessità di individuare misure compensative che vadano nel senso di indennizzare o, meglio, agevolare chi virtuosamente mette a disposizione o utilizza i nuovi strumenti di pagamento e fatturazione elettronica. Misure, almeno in parte, già saggiate con estremo successo con la campagna «cashback» e «lotteria degli scontrini» poste in essere a ridosso del lockdown imposto dalla Pandemia,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio ad introdurre nel corso della presente legislatura, misure di incentivo per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica come, quali, l’abbassamento di aliquote IVA, o maggiori sgravi fiscali per le fatture elettroniche oltre ad un programma di sburocratizzazione del sistema fiscale.
9/3656/15. Corneli.

Tra gli ordini del giorno inoltre troviamo due dispositivi riguardanti i distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio:

La Camera,
premesso che:
la legge di Stabilità per il 2016 ha disposto in merito all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);
tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;
le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri Enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;
tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;
il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;
i tabaccai nell’ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all’esterno dell’esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l’esercizio è chiuso;
considerato che:
da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l’accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l’implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l’inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;
ove fosse impossibile l’implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;
la dismissione anticipata di un’apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell’ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l’imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un’esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un’apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;
appare oltremodo sproporzionato il valore dell’investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell’apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;
tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all’aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/83. Vitiello (Italia Viva)
La Camera,
premesso che:
la legge di stabilita per il 2016 ha disposto in mento all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione d’ servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);
tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;
le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;
tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;
il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;
i tabaccai nell’ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all1 esterno dell’esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l’esercizio è chiuso;
da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l’accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l’implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l’inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;
ove fosse impossibile l’implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;
la dismissione anticipata di un’apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell’ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l’imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un’esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un’apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;
appare oltremodo sproporzionato il valore dell’investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell’apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;
tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all’aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/95. Albano, Trancassini, Osnato, Zucconi, Ferro, Galantino, Donzelli, Lucaselli, Bignami (FdI)

cdn/AGIMEG