Camera, attività di controllo parlamentare: “Odg Billi impegna esecutivo a valutare opportunità di adottare tutte iniziative necessarie per consentire la riapertura del casinò di Campione d’Italia”

“L’ordine del giorno Billi n. 9/2305/120, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 dicembre 2019, impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d’Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro”. E’ quanto si legge nell’attività di controllo parlamentare pubblicata alla Camera. “In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota: “Acquisiti gli elementi informativi dalla competente articolazione dipartimentale, si rappresenta quanto segue. Il 9 gennaio 2018 la Procura della Repubblica di Como, accertata la crisi di liquidità della società di gestione della Casa da gioco, denominata “Casinò di Campione S.p.A.”, nonché le esigue prospettive di riduzione dei costi gestionali e di incremento a breve termine degli utili; ha richiesto alla sezione fallimentare del locale Tribunale di dichiararne il fallimento. Il giudice fallimentare, con pronuncia del 26 marzo 2018, ha respinto l’istanza della Procura, invitando l’azienda a presentare un piano di riequilibrio finanziario e dando avvio alla procedura di “concordato preventivo” sollecitata dalla società in parola. Con decisione del 28 maggio 2018, il Tribunale di Como, accolta l’istanza in tal senso formulata dal Casinò, assegnava un nuovo termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero di una domanda omologa di ristrutturazione dei debiti. Con sentenza del 26 luglio dello stesso anno, il Tribunale stabiliva l’inammissibilità dell’istanza presentata dalla società finalizzata ad ottenere la concessione di un ulteriore termine per l’integrazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dichiarandone inoltre, con coeva e separata sentenza, il fallimento e nominando, conseguentemente, i relativi curatori. Avverso la predetta pronuncia è stato, quindi, proposto reclamo presso la Corte d’Appello di Milano, la quale, con sentenza del 17 gennaio 2019, rimetteva in discussione gli esiti decisori del primo grado e rinviava nuovamente le parti avanti il Tribunale di Como. Con atto del 13 marzo 2019,·la locale Procura della Repubblica avanzava istanza di “riassunzione” del procedimento inerente la richiesta di fallimento o, in alternativa, una nuova richiesta di fallimento. Parallelamente, la Banca Popolare di Sondrio, importante creditrice del Casinò, presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, al fine di ottenere la dichiarazione di non assoggettabilità della società alla procedura fallimentare. La curatela proponeva nella stessa sede ricorso incidentale. Tale complessa vicenda giudiziaria si inserisce nell’ambito di un assetto ordinamentale che riserva alla società di gestione del Casinò una specifica disciplina normativa. L’art. 10-bis del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone, infatti, che la società per azioni per la gestione della Casa da gioco – autorizzata all’esercizio dell’attività d’impresa dal Ministero dell’interno di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposta alla vigilanza degli stessi Dicasteri – sia partecipata al 100% dal Comune di Campione d’Italia. Per quanto concerne più nel dettaglio la questione della riapertura del Casinò, giova preliminarmente osservare come ogni valutazione in merito non possa prescindere dagli esiti della pendenza giudiziaria, ove risultano in discussione delicatissimi profili legali attinenti alla tutela dei soggetti creditori. Una prima soluzione ipotizzata riguarda, ad esempio, la possibilità di ricorrere all’articolo 6 della Legge fallimentare, che prevede l’istituto della c.d. dichiarazione del fallimento in proprio da parte del debitore, al fine di porre anzi tempo fine al contenzioso. Ferme restando in proposito le valutazioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, si osserva che un esame letterale della normativa di riferimento sembrerebbe lasciare limitati margini interpretativi per sostenere la tesi secondo cui il debitore, in costanza di un giudizio in corso, possa attivare l’istituto del fallimento in proprio. Ad·ogni buon conto, un’ipotetica dichiarazione in tal senso formulata dovrebbe essere deliberata dall’assemblea straordinaria della società, convocata su richiesta del socio unico ovvero dal Comune di Campione d’Italia,·che potrebbe, così, essere esposto a ricadute in termini di responsabilità, anche di natura penale. Una seconda soluzione potrebbe essere quella di consentire al Comune di promuovere una gara aperta ai privati per la gestione della Casa da gioco. Per rendere percorribile una simile ipotesi sarebbe necessaria l’adozione di una norma primaria che, modificando le previsioni dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilisca espressamente che il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, possa autorizzare il Comune ad indire una gara pubblica per l’affidamento a soggetti terzi privati dell’esercizio dell’attività del gioco azzardo, previa definizione del fallimento dell’attuale società di gestione che, quindi, si estinguerebbe come soggetto giuridico. Nel caso, peraltro, si valutasse l’adozione di una simile norma, sarebbe, altresì, opportuno prevedere in via precauzionale, a tutela della stessa amministrazione comunale e dei Dicasteri vigilanti, che gli schemi degli atti di gara predisposti dal Comune e la relativa convenzione siano sottoposti al preventivo vaglio dell’Avvocatura generale dello Stato. Tale soluzione sarebbe, del resto, confortata dal precedente del 2014 relativo alla società di gestione del Casinò dl Venezia, per il quale il Comune ha avviato una gara pubblica per !’affidamento a terzi dell’esercizio dell’attività del gioco d’azzardo. In quel caso, tuttavia, l’intero procedimento era dotato di copertura normativa in quanto l’autorizzazione era stata concessa con decreto ministeriale in base ad una norma che, in deroga ad un preciso divieto di natura penale, demandava al Ministero dell’interno il potere di autorizzare l’Amministrazione comunale a gestire l’attività di gioco, senza indicare le relative modalità di esercizio. Nel caso di Campione d’Italia, viceversa, come già precisato, le modalità di gestione sono state più dettagliatamente disciplinate, da ultimo, con il citato decreto legge n. 174 del 2012 che, al momento, non consente di seguire il medesimo percorso amministrativo. Entrambe le proposte sopra sintetizzare prevedono, tuttavia, come pre-requisito la conclusione del contenzioso fallimentare, attualmente pendente in Cassazione”, aggiunge.

“Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la nomina di Giacomo Lasorella6 a presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani è scaduto il 25 luglio 2019 unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità . Il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli componenti della suddetta Autorità. Nella stessa data il Senato della Repubblica ha eletto componenti della medesima autorità Laura Arìa ed Elisa Giomi”, continua il testo. “L’8 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la nomina di Giacomo Lasorella a Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani è scaduto il 25 luglio 2019 unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità. Il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati ha eletto Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli componenti della suddetta Autorità. Nella stessa data il Senato della Repubblica ha eletto componenti della medesima autorità Laura Arìa ed Elisa Giomi. Dette nomine devono ora essere formalizzate mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del precedente presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti erano scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 201762. Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020. Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM, sono organi dell’Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari. In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell’Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest’ultima disposizione prevede – al comma 7, terzo e quarto periodo – che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all’audizione del designato. Infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico). Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell’Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell’AGCOM. Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato. La legge istitutiva affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l’Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste”, conclude. cdn/AGIMEG