Restano efficaci le licenze per la raccolta delle scommesse e l’esercizio delle VLT rilasciate dalla Questura di Bologna a un punto di gioco situato in via Larga. Il TAR Emilia-Romagna ha respinto la domanda cautelare presentata da un’associazione culturale che chiedeva la sospensione delle autorizzazioni.
La decisione è contenuta nell’ordinanza adottata dalla Prima Sezione nella camera di consiglio del 9 settembre 2026. Secondo il Collegio, dall’esame sommario proprio della fase cautelare non sono emersi sufficienti elementi di fondatezza del ricorso.
Il ricorso contro le licenze per scommesse e VLT al Tar Emilia-Romagna
La controversia riguarda due licenze rilasciate dalla Questura di Bologna il 10 aprile 2026: la prima, ai sensi degli articoli 11 e 88 del TULPS, per la raccolta e la gestione delle scommesse; la seconda per l’esercizio del gioco lecito mediante apparecchi videoterminali VLT. Entrambe si riferiscono all’attività di gioco, seguita dallo studio legale Avv. Fiorentini, situato in via Larga 34 B/C/D.
L’associazione ricorrente ha impugnato anche, qualora necessario, gli allegati al regolamento comunale contenenti l’elenco e la mappa dei luoghi sensibili. Il nodo della controversia riguarda infatti la mancata inclusione della sede associativa tra le strutture da considerare ai fini del rispetto delle distanze previste dalla normativa regionale.
La mappatura dei luoghi sensibili spetta al Comune
Il TAR ha chiarito che, in base alla normativa regionale richiamata nel giudizio, la competenza per la mappatura delle distanze tra le attività di gioco e i luoghi sensibili spetta esclusivamente ai Comuni, ai quali compete anche il periodico aggiornamento dell’elenco.
Al momento del rilascio delle licenze da parte della Questura, la sede dell’associazione ricorrente non risultava inserita tra i luoghi sensibili individuati ai sensi della legge regionale n. 5 del 2013. L’ordinanza precisa che la struttura non è compresa nella mappatura neppure attualmente.
Il tema dei vincoli territoriali è stato recentemente affrontato anche in una decisione relativa a una sala giochi di Ciampino e alla qualificazione di alcune strutture come luoghi sensibili.

L’eventuale inerzia del Comune va contestata con un altro ricorso
I giudici hanno inoltre osservato che l’eventuale inerzia del Comune di Bologna rispetto alla richiesta dell’associazione potrebbe essere contestata attraverso una specifica azione contro il silenzio dell’amministrazione, prevista dagli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.
Un’eventuale iniziativa dovrebbe comunque tenere conto delle disposizioni regionali e della tutela del legittimo affidamento. In assenza dell’inserimento della sede associativa nella mappa comunale, il TAR non ha quindi ravvisato i presupposti per sospendere le licenze rilasciate dalla Questura.
Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare e compensato tra le parti le spese della fase. sb/AGIMEG

