Bingo, rimodulazione degli oneri imposti per la proroga delle concessioni e stop ai versamenti dovuti durante il periodo di sospensione: l’emendamento di Pittella (PD)

La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con l’esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 4/2022, su sostegno a imprese e operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, per emergenza Covid-19, e per contenimento effetti aumenti prezzi in settore elettrico, avviato nella seduta di martedì 8 febbraio. E’ scaduto lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti. Il senatore Gianni Pittella (PD) e Daniele Manca (PD) hanno presentato un emendamento all’articolo 1:

Dopo il Comma 4, aggiungere i seguenti commi:

“4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall’articolo 1, Comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall’articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti“.

“4-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo trimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento”. ac/AGIMEG