Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato dalla società concessionaria del Bingo contro il Comune di Olbia, il Ministero dell’Interno e la Questura di Sassari, confermando la validità del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione, da parte della società ricorrente, del regolamento adottato dal Comune di Olbia il 20 ottobre 2020. In particolare, è stato contestato l’articolo 4, comma 2, del regolamento, relativo alle restrizioni per le nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti delle sale giochi. Secondo la società, tali disposizioni avrebbero violato i principi di concorrenza e proporzionalità, oltre a risultare in contrasto con le linee guida concordate nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2017.
Nel corso del procedimento, il TAR ha rilevato che il regolamento comunale ricalca quanto già previsto dalla normativa regionale vigente, in particolare dall’articolo 12 della Legge Regionale n. 2 del 2019. Tale norma definisce le modalità di nuova installazione degli apparecchi da gioco e stabilisce criteri stringenti per la loro collocazione. In virtù di questa corrispondenza normativa, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sollevate dalla società ricorrente.
Inoltre, il TAR ha rigettato i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente relativi al presunto silenzio-diniego da parte dell’amministrazione comunale rispetto a una richiesta avanzata nel maggio 2021. Anche in questo caso, il Collegio ha confermato la legittimità dell’operato dell’ente locale, evidenziando che la normativa in materia di gioco d’azzardo lecito prevede un margine di discrezionalità per gli enti locali nella regolamentazione del settore. ac/AGIMEG