Il TAR Lazio (Sezione Seconda) ha accolto l’istanza cautelare presentata da alcune sale bingo e dall’Ascob contro il pagamento del canone relativo alla proroga tecnica, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e il giudizio sino alla pronuncia della Corte Costituzionale. Il ricorso chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota ADM del 9 luglio 2020, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Bingo aveva rigettato l’istanza dei ricorrenti del 2 luglio 2020 con la quale era stato domandato “la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica e in subordine, l’autorizzazione al pagamento del canone in misura ridotta ad € 2.800,00 producendo per la restante parte un’appendice alla fidejussione o polizza assicurativa già rilasciata in favore di questa Agenzia contenente la precisazione che la stessa è estesa anche al pagamento del canone mensile relativo alla proroga tecnica”.
L’ordinanza di oggi si innesta nei ricorsi intentati da alcune sale e dall’Ascob di fronte al Tar Lazio – che poi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – contri i continui aumenti del canone mensile di proroga. Inizialmente era stato fissato in 2.800 euro, poi era passato a 5.000, e infine con la legge di Bilancio 2018 ha raggiunto i 7.500 euro, somma che le sale ritengono insosestinibile, visti i costi di gestione, e assolutamente non proporzionata al prezzo che bisognerebbe versare per acquisirie una concessioen di 9 anni. Le sale insomma hanno subito “in modo che appare arbitrario e irragionevole” scriveva il Tar Lazio nel 2018, quando sollevò la questione di legittimità costituzionale, “l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime”.
“Ritenuto che le censure formulate dalle ricorrenti richiedano un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare – affermano oggi i giudici – anche in ragione della pendenza delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevate da questa Sezione con ordinanze n. 4021 e n. 4022 del 26 marzo 2019 (rispettivamente rese nei giudizi numeri di registro generale 2839 e 3333 del 2018); ritenuto, inoltre, che il ricorso sia prima facie sostenuto dal requisito del periculum in mora, atteso il pregiudizio economico dedotto dalle ricorrenti in relazione alla situazione di grave insostenibilità economico-finanziaria del canone concessorio (…) e ritenuto, quindi, che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del gravato provvedimento di diniego nonché stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che – fino al momento della pubblicazione della sentenza di merito che definirà il giudizio – le ricorrenti (avuto riguardo al canone originariamente previsto con la costituzione del rapporto concessorio) versino all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di euro 2.800,00 mensili ciascuna e, per la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone preteso (pari ad euro 7.500,00), prestino fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), proporzionata alla differenza di canone non corrisposta per dodici mesi, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, nei modi e nei termini illustrati in motivazione. cr/AGIMEG