Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata da una società contro la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fissato in via provvisoria a 2.800 euro al mese l’indennità dovuta dai concessionari del bingo in proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.
L’ordinanza della Sezione Quarta Ter riguarda anche i motivi aggiunti con cui la società aveva impugnato l’atto di escussione della polizza fideiussoria, disposto da ADM dopo che la società aveva versato per il mese di gennaio 2026 una somma inferiore a quella richiesta, pari a 1.100 euro invece dei 2.800 euro stabiliti dall’amministrazione.
L’ordinanza del TAR
Secondo il collegio, nella fase cautelare non sono emersi elementi tali da mettere in dubbio la legittimità della decisione di ADM. Il TAR ha sottolineato che si tratta di una misura meramente provvisoria e che l’importo individuato coincide con quello originariamente previsto dal legislatore come criterio di riferimento per la proroga delle concessioni bingo in scadenza.

I giudici amministrativi hanno evidenziato inoltre che il concessionario non può rideterminare unilateralmente il canone, solo perché lo ha contestato in giudizio. Una simile condotta rischierebbe di incidere sulla continuità del rapporto concessorio e sulla tutela dell’interesse pubblico connesso alla raccolta del gioco del bingo, sottraendo indebitamente somme al prelievo erariale.
Per il TAR Lazio appare quindi legittima anche l’escussione della fideiussione da parte di ADM. Sul piano del danno, il collegio ha osservato che la società non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della parziale novità della questione. sm/AGIMEG

