Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha respinto in quanto “infondati” il ricorso proposto dalla società Lido Toschi Srl contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei confronti delle società Easy Bet Srl e GI.DE. Srl, per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 18 giugno 2014, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sala bingo sita in San Giovanni Lupatoto (VR), via Ugo Foscolo n. 36, nei locali siti in Ancona via Pietro Filoni n. 4. La società ricorrente lamenta di non aver ricevuto la prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’autorizzazione del trasferimento della sala bingo. Le società Easy Bet e GI.DE. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. Per il Tar è “palesemente infondata la censura sulla violazione del punto 5 del decreto direttoriale del 17 giugno 2003, secondo il quale il trasferimento dei locali delle sale bingo in altre province può essere autorizzato “solo nel caso in cui nell’ambito delle stesse non siano state assegnate … le concessioni nel numero stabilito dal decreto direttoriale 16 novembre 2000”. In particolare, secondo la ricorrente, il decreto direttoriale 16 novembre 2000 (con il quale è stato approvato il piano di distribuzione delle sale bingo) prevede solo tre concessioni nell’ambito della provincia di Ancona e tali concessioni sarebbero state a suo tempo assegnate. Tuttavia l’Agenzia nella relazione in data 26 settembre 2014 ha replicato a tali affermazioni evidenziando che al momento l’unica sala bingo operante sul territorio di Ancona è quella di proprietà della società ricorrente, rispetto alle tre previste dal decreto direttoriale 16 novembre 2000, perché una delle tre concessioni assegnate non è mai stata attivata, per mancata stipula della convenzione da parte dell’aggiudicatario, mentre la terza concessione è stata revocata”. lp/AGIMEG