Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società contro la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2023 che fissava importi e scadenze del corrispettivo dovuto dai concessionari per la proroga delle concessioni del bingo di sala prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Con la sentenza, il Tribunale ha annullato sia la nota ADM sia il presupposto avviso del 4 maggio 2023, ritenendo incompatibile con il diritto dell’Unione europea il meccanismo di proroga tecnica onerosa, nella parte in cui prorogava le concessioni dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024 e fissava un canone rigido e uguale per tutti pari a 181.125 euro da versare in quattro rate.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2025 nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, secondo cui le proroghe delle concessioni bingo disposte dopo il termine di recepimento della direttiva 2014/23/UE ricadono nell’ambito della stessa direttiva e non possono essere disposte senza gara pubblica fuori dai casi tassativi previsti dall’articolo 43.
Secondo il TAR, la proroga prevista dalla normativa italiana non rientra nelle ipotesi derogatorie consentite dal diritto europeo e va quindi disapplicata. Da qui l’illegittimità derivata degli atti con cui l’Agenzia aveva chiesto ai concessionari il pagamento della somma.
Indennità da ricalcolare sui fatturati
I giudici amministrativi hanno però chiarito che dall’illegittimità della proroga non discende l’azzeramento di ogni obbligo economico a carico dei concessionari. Per il periodo in cui l’attività è stata comunque esercitata, resta infatti dovuta un’indennità, che dovrà però essere rideterminata da ADM non in misura forfettaria, ma tenendo conto dei fatturati effettivi, dei vantaggi ottenuti dagli operatori, come l’assenza dell’alea di gara, e dei sacrifici subiti, tra cui l’impossibilità di trasferire i locali.
Il TAR Lazio ha quindi rimesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di ridefinire, anche in via provvisoria, l’indennità dovuta per il periodo compreso tra il 31 marzo 2023 e il 31 dicembre 2024, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte di giustizia Ue.
Respinta, inoltre, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità e della novità della controversia. sm/AGIMEG










