Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso presentato da Stanleybet contro il bando per l’assegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza.
Allo stato attuale – sottolineano i giudici – l’impresa non risulta formalmente esclusa dalla procedura di gara. Inoltre, le clausole oggetto di contestazione non comportano un’esclusione automatica, ma lasciano alla discrezionalità dell’amministrazione l’eventuale valutazione di gravi violazioni, qualora riscontrate.
In mancanza di un provvedimento lesivo concreto, l’interesse ad agire viene ritenuto soltanto potenziale e futuro, e dunque non attuale. La società aveva anche avanzato una richiesta per rinviare l’udienza – calendarizzata d’ufficio per il 7 maggio 2025 – oppure per essere cancellata dal ruolo, motivando la domanda con la vicinanza della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, prevista per il 30 maggio. Tuttavia, tali richieste sono state rigettate, in quanto non sono stati ravvisati elementi straordinari tali da giustificare un rinvio del procedimento.
Nel merito, è stato ribadito che le clausole impugnate prevedono l’esclusione soltanto in caso di irregolarità fiscali gravi e accertate in via definitiva, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, dunque i contenziosi tributari in corso non dovrebbero essere dirimenti. La società ricorrente, pur non contestando il principio della regolarità fiscale, ha sollevato dubbi sulla sua possibile applicazione nel proprio caso. Tuttavia, questa considerazione – si legge nel provvedimento – non è sufficiente a invalidare le condizioni stabilite nel bando.
In conclusione, il giudice ha ricordato che il bando ha natura generale, essendo rivolto indistintamente a tutti gli operatori interessati a concorrere per le concessioni nel settore del gioco a distanza. Qualora la società decidesse di partecipare alla selezione, sarà l’Amministrazione competente a valutare, caso per caso, la sussistenza degli eventuali motivi di esclusione. lp/AGIMEG