Bando di gara gioco online: costo, durata, regole amministrative e tecniche. I punti principali

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso delle Determine, ha pubblicato il bando di gara per il gioco online. Ecco i principali aspetti:

L’articolo 2 prevede che “possono essere assegnate un numero di concessioni variabile, in funzione del numero dei candidati che abbiano i requisiti previsti dal bando di gara”.

L’Articolo 4 stabilisce che: “Le concessioni per la raccolta del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 sono aggiudicate: a tutti gli operatori economici che siano in possesso degli specifici requisiti e condizioni, previsti nel bando di gara e valevoli per l’intera durata della concessione; dietro pagamento, in sede di aggiudicazione, di un corrispettivo una tantum pari a 7 (sette) milioni di euro, da versarsi con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del citato decreto legislativo; con un limite numerico massimo di cinque concessioni richiedibili da un singolo gruppo societario”.

Secondo l’articolo 5, l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta.

L’articolo 6 prevede la Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all’articolo 15, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il dott. Antonio Giuliani, dirigente dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse della Direzione Giochi, il quale avrà cura di:

  • rendere la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse nell’apposita sezione presente nel Portale Self-Service della Intranet, accessibile al seguente indirizzo: https://selfservicepa.adm.gov.it/SSDogane/login.jsp, ai sensi dell’articolo 16, decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e conformemente a quanto disposto dalla direttiva “Prevenzione dei conflitti d’interesse” prot. n. 730924/RU del 7 dicembre 2023;
  • assicurare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza in linea con le modalità operative della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) che verrà adoperata per finalizzare la procedura in oggetto;
  • garantire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 2023 in combinato disposto con l’articolo 8, comma 5, dell’allegato I.2 del citato decreto legislativo, che tempi, modalità e qualità dei Servizi richiesti siano in linea con la documentazione, le regole tecniche di gara e il fabbisogno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Regole amministrative

L’utilizzo del Sistema Telematico di Negoziazione comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara – ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) – in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dal Codice civile. ADM non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al candidato.

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, ogni candidato deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nelle presenti regole amministrative e nelle Regole. In ogni caso è indispensabile:

a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per il candidato transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c. il legale rappresentante del candidato (o persona munita di idonei poteri di firma) deve essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: i. un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014; iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare il candidato per conto del quale intende operare, acceda previa apposita registrazione, al Sistema.

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell’Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita).

La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio dei seguenti giochi pubblici attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione, con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

La raccolta a distanza dei seguenti giochi pubblici:

a) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) giochi numerici a quota fissa;

c) lotterie ad estrazione istantanea o differita;

è consentita, previa autorizzazione di ADM, ai concessionari ai quali i titolari unici di concessione per la gestione e sviluppo dei giochi ne diano licenza contrattualizzandone, altresì, il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

Possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione, anche nelle forme di aggregazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, i consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, i retisti, i GEIE che hanno sede legale, ovvero operativa, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.

I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui ai paragrafi 6.1. e 6.2. nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi capitoli 7 e 9.

ADM esclude un candidato in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1.e 6.2.

Il candidato può avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, secondo le disposizioni della normativa vigente.

La domanda di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” che garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla sottoscrizione della convenzione.

I partecipanti alla procedura di selezione dovranno presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L’importo del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a euro 560,00 (cinquecentosessanta/00 euro) è stabilito dalla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 – Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024 – e potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla suddetta delibera, pubblicata https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla procedura di selezione devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità differenti da quelle previste nelle presenti regole amministrative. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L’OFFERTA è composta da:

a. Documentazione Amministrativa;

b. Offerta tecnica;

c. Offerta economica.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione tecnica.

La concessione è aggiudicata ai candidati che soddisfano i requisiti richiesti da ADM con le presenti regole amministrative e con le regole tecniche. Sono oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, esclusivamente, i requisiti di cui al punto 7.3.1 delle presenti regole amministrative, inseriti nell’offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice è istituita allo scopo e designata dal Direttore di ADM con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è composta da n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della concessione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

L’istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di selezione è effettuata da ADM presso la sede dell’Agenzia sita in Piazza Mastai 12 – 00153 ROMA a cura della Commissione giudicatrice. La prima seduta ha luogo entro 15 giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la data sarà comunicata ai partecipanti per mezzo del Sistema. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute saranno definite di volta in volta dalla Commissione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle presenti regole amministrative. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai paragrafi 6.1. e 6.2., nonché ai punti 9.1. punti 1, 2 e 3 e al punto 9.3., dovuto a dichiarazioni e attestazioni non veritiere, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria. La Commissione provvede a determinare l’elenco delle concessioni aggiudicate e ne dà notizia al responsabile del procedimento. ADM pubblica l’elenco degli aggiudicatari sul sito web https://www.adm.gov.it/portale/bandi-gara-concessioni-giochi.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’aggiudicatario deve comunicare ad ADM:

– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;

– le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Convenzione di concessione

La concessione ha durata di nove anni, non rinnovabile, a partire dalla data di efficacia del presente atto convenzionale.

Il concessionario è tenuto a esercitare l’offerta e la raccolta dei giochi affidati in concessione, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, attenendosi alle prescrizioni indicate nella presente convenzione e nelle regole amministrative, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche, nonché in conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore e delle disposizioni delle autorità pubbliche.

Il concessionario, a seguito di adeguamenti tecnologici che comportano manutenzioni straordinarie e/o organizzative, è tenuto a ripresentare la relazione tecnica in versione aggiornata tramite il servizio dedicato disponibile nell’area riservata del sito istituzionale ADM.

Il concessionario ha vari obblighi per l’intera durata della concessione: mantenere la stessa forma di società, adottare un piano di investimenti adeguato, alla piena tracciabilità dei flussi di denaro. Inoltre, il concessionario si impegna – secondo gli articoli 10 e 11 – ad osservare i requisiti di responsabilità economica e finanziaria.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all’esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.

Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale e antinfortunistica sul lavoro.

Il concessionario è tenuto a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli giochi oggetto della concessione dei quali ha avviato, previa autorizzazione di ADM, la raccolta, secondo i livelli di servizio previsti dall’allegato 1. La sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco comporta l’applicazione delle penali previste dall’articolo 26, comma 3, lettera jj). Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della concessione, ADM ha facoltà di procedere alla decadenza dalla concessione.

L’attività di fornitore di servizi può essere svolta esclusivamente da un concessionario per la raccolta del gioco a distanza.

La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 2 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore.

I concessionari possono avvalersi dell’attività dei punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 ovvero 88 del TULPS e abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione del compenso per il punto vendita ricariche.

Per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche è condizione necessaria ed essenziale l’iscrizione all’Albo, istituito da ADM con determina del Direttore n. 656848 del 25 ottobre 2024. Il concessionario può stipulare contratti solo con punti vendita ricariche iscritti all’Albo. La perdita dei requisiti è causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato.

Il concessionario, ai sensi dall’articolo 6, comma 5, lett. p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si impegna ad attivare il servizio del gioco non oltre i sei mesi dal rilascio della concessione.

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;

b. presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati da ADM;

c. introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;

d. presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;

e. presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;

f. attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;

g. attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;

h. presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

È vietata la cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta della concessione.

ADM può revocare la concessione, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Nel caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di ADM e dei giocatori e negli altri casi previsti dalla convenzione, può essere disposta, con provvedimento motivato di ADM, la sospensione della raccolta di gioco fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica e alla emissione della decisione definitiva in merito all’eventuale provvedimento di revoca o decadenza della concessione.

Regole tecniche

Il concessionario per l’esecuzione degli adempimenti a cui è tenuto deve interagire con le seguenti entità:

• ADM, che ha i compiti di indirizzo strategico, di governo e di gestione, nonché di supervisione e controllo dell’intero sistema di gioco e dei flussi finanziari;

• sistema centralizzato, il sistema informatico di ADM, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo, l’attribuzione del codice univoco in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, nonché per la determinazione dell’imposta unica ed ogni altra funzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario, per effettuare la raccolta delle tipologie di gioco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da ADM, la verifica tecnica di conformità ad uno degli Organismi di Verifica convenzionati con ADM o, nei casi previsti, a Sogei S.p.a. rendendo disponibile quanto necessario per la verifica stessa.

Il sistema del concessionario si compone di:

a. sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, che si compone di: piattaforma/e di gioco contenente le singole applicazioni di gioco; sistema di accettazione del gioco.

b. sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o App);

c. sistema dei conti di gioco del concessionario;

d. sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente;

e. sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti;

f. rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.

I sistemi di gioco raggruppano le tipologie di gioco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, come di seguito indicato:

1) scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi e scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

2) scommesse su eventi simulati;

3) scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative alle corse dei cavalli;

4) concorsi pronostici sportivi e scommesse a totalizzatore non ippiche;

5) giochi di ippica nazionale e concorsi pronostici ippici;

6) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa e il bingo a distanza;

7) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso.

Le piattaforme di gioco riferite a tipologie di gioco che restituiscono in vincita una percentuale, stabilita nei regolamenti delle singole tipologie di gioco, delle somme giocate, devono determinare l’esito delle giocate tramite un generatore di numeri casuali (RNG). Il RNG può essere realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware e non deve risiedere nelle applicazioni di gioco; i numeri casuali devono essere generati, ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna giocata, rispettando le proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, non riproducibilità, imprevedibilità ed indeducibilità del seme; i numeri casuali e gli esiti che ne derivano non devono essere accessibili, prima di essere utilizzati dall’applicazione di gioco.

La restituzione in vincita di una percentuale delle somme giocate (RTP) deve rispettare i limiti imposti dalle norme e dai regolamenti di gioco.

Il sistema di accettazione del gioco è il componente del sistema di gioco, collegato con il sistema centralizzato tramite la rete telematica del concessionario.

Livelli di servizio e penali

I livelli di servizio che il sistema del concessionario deve assicurare, riguardano:

− conduzione tecnico-operativa del sistema del concessionario;

− specificità del gioco.

La rilevazione dei livelli di servizio è effettuata da ADM, con il supporto del partner tecnologico SOGEI, in conformità a quanto previsto nell’atto di convenzione, sulla base dei dati presenti sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario.

Nell’ambito della conduzione tecnico-operativa, devono essere garantiti i livelli di servizio per le attività di gestione del sistema del concessionario e della rete telematica.

ADM applica le penali previste dal presente articolo con le modalità, i criteri e i termini di cui al regolamento attuativo previsto dall’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. lp/AGIMEG