E’ stata approvata, al termine del regolare periodo di stand still, dalla Commissione Europea la “Legge del Land recante modifica della legge dell’Alta Austria sugli apparecchi per il gioco d’azzardo e della legge sulle scommesse” inviata dall’Austria lo scorso 06 giugno. La legge dell’Alta Austria sugli apparecchi per il gioco d’azzardo e quella sulle scommesse, attualmente in vigore, recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nella procedura d’infrazione n. 2018/0003, la Commissione europea contesta allo Stato federale e a tutti i Land della Repubblica d’Austria di non aver recepito correttamente la quarta direttiva antiriciclaggio. Il presente progetto mira, tra l’altro, a tenere conto delle obiezioni sollevate dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2015/849, le scommesse fanno parte dei servizi di gioco d’azzardo e sono pertanto soggette al regime delle misure del diritto dell’Unione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Secondo quanto disposto da tali norme, non è rilevante che le scommesse vengano piazzate in un luogo fisico o a distanza per mezzo di una qualsiasi tecnologia. Occorre quindi rendere soggetto alla legge dell’Alta Austria sulle scommesse anche l’ambito delle scommesse online. La legge dell’Alta Austria sulle scommesse contiene diverse disposizioni generali per gli imprenditori del settore. Con la presente modifica le disposizioni vigenti si estendono a contemplare espressamente i servizi della società dell’informazione, perciò sussiste una speciale “regola relativa ai servizi” soggetta a obbligo di notifica. Tale obbligo di notifica non può essere disatteso nemmeno tramite il recepimento degli orientamenti cogenti di diritto dell’Unione derivanti dalla direttiva (UE) 2015/849. Così, grazie alla modifica, alle scommesse online non si applicheranno soltanto le disposizioni della legge dell’Alta Austria derivanti dalla direttiva (UE) 2015/849, ma anche tutte le altre disposizioni di tale legge, ad esempio quelle relative a ricevute e condizioni di scommessa, o le disposizioni per la tutela dei giovani e dei clienti delle scommesse. In tal modo però si lascia l’ambito del puro recepimento della direttiva e si sfrutta il margine normativo a disposizione degli Stati membri. cdn/AGIMEG