“La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto, con l’articolo 38, l’obbligo di omologazione anche per gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, al pari di quanto già previsto per gli apparecchi da gioco con vincite in denaro. Tale omologazione è necessaria per mettere in commercio l’apparecchio sul territorio italiano. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (art. 104 comma 1, lettera b) ha modificato l’art. 110, comma 7, del TULPS e ha previsto che il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisse le “regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi”.
E’ quanto sottolineato nella memoria depositata alla Camera relativa all’audizione riguardante la “Delega al Governo per la riforma fiscale” dalle associazioni AssoTrattenimento2007 (As.Tro), Federamusement-Confesercenti, Associazione Nazionale Gestori Gioco Stato (Sapar).
“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) con la determinazione 172999/RU ha definito le regole tecniche e amministrative e ha, inoltre, affidato ad Organismi di verifica identificati dall’ADM, il ruolo di accertamento di conformità alle regole tecniche dal 1° giugno 2021. In conseguenza, dal 1° gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi provvisti di un nulla osta per la messa in esercizio rilasciato direttamente dall’ADM. Invece gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2023”, aggiungono.
“La motivazione che ha ispirato questa nuova normativa è il contrasto del gioco d’azzardo e, a conferma, il processo di omologa richiesto è analogo a quello previsto per le slot o videolottery, come previsto nelle indicazioni dell’ADM relative alle verifiche che devono adempiere gli enti preposti: “Verificare che l’apparecchio C7 non riproduca il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall’art. 110, comma 6 del TULPS, possano indurre una medesima aspettativa di vincita […] Verificare che l’apparecchio C7 non riproduca giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d’azzardo di cui all’art. 110, comma 5 del TULPS o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali”. Infine, il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 (art. 18-ter) ha previsto la possibilità di poter escludere dall’obbligo di autorizzazione (e quindi di omologazione), alcune tipologie di apparecchi senza vincita in denaro. La lista degli apparecchi esclusi è definita, entro il 15 novembre di ogni anno, con una determinazione dell’ADM. Per il 2022 tale elenco è stato pubblicato all’interno della determinazione 314538/RU. Tuttavia, il problema rappresentato dalle procedure di omologazione è rimasto per tutte le altre tipologie di apparecchi di puro intrattenimento che non rientrano in tale elenco”, proseguono.
“Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all’ADM per: 1. la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite dal citato articolo 110, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria; 2. la verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi, dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata; 3. la verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda 4. esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo di tale verifica è rilasciata apposita certificazione. L’ADM rilascia, quindi, il nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni da intrattenimento. Al fine del rilascio del nulla osta di distribuzione, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione. Conseguentemente, i produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa. Successivamente alla vendita ai gestori (proprietari degli apparecchi) questi ultimi richiedono il rilascio del nulla osta di messa in esercizio all’Adm. A fronte di quanto riportato, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nonché Ministero dell’economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi dei gestori degli apparecchi e dei congegni, verificando che, per ogni apparecchio e congegno, risultino rilasciati i nulla osta, che i medesimi siano apposti sugli apparecchi e che gli apparecchi rispettino le regole tecniche emesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di irregolarità si applicano le sanzioni di cui all’art.110 comma 9 del Tulps che, in base alla gravità delle violazioni, possono arrivare fino al sequestro degli apparecchi”, sottolineano.
“L’obbligo di passare per le procedure di omologazione, solo attraverso gli Organismi di verifica identificati dall’ADM (a spese degli operatori, importatori o produttori italiani), sta sostanzialmente bloccando l’operatività delle imprese produttrici e/o distributrici di tali apparecchi e mettendo a serio rischio la loro sopravvivenza. Per l’intero comparto, la fase dell’omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito obbligatorio quello dell’autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall’ADM”, aggiungono.
“Quanto richiesto dagli attori del settore Amusement sarebbe, inoltre, in linea con quanto evidenziato recentemente dal cons. Roberto Alesse, Direttore Generale dell’ADM “l’Agenzia intende potenziare soprattutto attraverso la semplificazione delle procedure volte alla gestione delle concessioni e autorizzazioni, così da ridurre gli adempimenti burocratici a vantaggio degli operatori”. In questo anno di dialogo con l’ADM, a cui il comparto riconosce la disponibilità nel venire incontro alle richieste del settore (spostando più volte le scadenze delle procedure di autocertificazione), non è stato comunque possibile ottenere il superamento dell’obbligo di omologazione, sia per i nuovi apparecchi che per quelli già esistenti non rientranti nell’elenco di cui sopra (ad oggi, di fatto, tale procedura di omologazione degli apparecchi di puro intrattenimento sono uniche al mondo, non esiste nessun altro Paese che abbia normato gli apparecchi senza vincita in denaro) per mancanza di una normativa chiara di settore. Basti pensare alla problematica del codice sorgente che l’importatore dovrebbe chiedere, al fine di ottenere l’omologa, al produttore (estero) dell’apparecchio il quale può decidere di non fornirglielo per ragioni legate alla proprietà industriale bloccando il procedimento di omologa dell’apparecchio. Tale problematica assume pregnanza anche in riferimento agli apparecchi prodotti precedentemente al 1°Gennaio 2003 e sottoposti ad una vecchia normativa i quali dovrebbero essere omologati entro il 31/12/2023 fornendo tutta una serie di informazioni agli Enti omologatori che il più delle volte sarà impossibile fornire in quanto le ditte produttrici sono ormai inattive. Si tratta di apparecchi che potrebbero essere fatti rientrare in una categoria c.d. “vintage” (si tratta infatti di vecchi videogiochi che hanno ancora una loro nicchia di mercato e sui quali molte aziende contano per poter sopravvivere) anche perché già sono stati autocertificati dagli operatori al fine di poter restare in esercizio”, proseguono.
“Sarebbe auspicabile l’abolizione dell’imposta sugli Intrattenimenti ed il passaggio alla sola Imposta sul Valore aggiunto sugli incassi effettivamente percepiti. La natura forfettaria dell’Imposta sugli intrattenimenti infatti, a fonte di un introito erariale abbastanza contenuto (11 milioni nel 2019,ultimo anno di cui si dispone di dati ufficiali ed in cui le sale sono state aperte per l’intero anno, in base ai dati Libro Blu Adm), costituisce un freno al settore. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi due anni ha già prodotto una normativa che va nella direzione di uno sviluppo in senso imprenditoriale del comparto (Es.abolizione obbligo di differenziazione di gioco, introduzione di parametri numerico quantitativi più larghi per le sale di puro intrattenimento etc.) ed in tale quadro la soppressione di tale imposta sarebbe pienamente coerente. Poiché oggi il gioco d’azzardo ormai viene svolto tramite nuove tecnologie, gli apparecchi senza vincita in denaro non possono più essere considerati pericolosi. Per tale motivo, si espone di seguito una proposta emendativa volta a superare le criticità sopra citate che stanno compromettendo la filiera del puro intrattenimento”, continuano.
Delega al Governo per la riforma fiscale AC 1038 Articolo 13 (Giochi)
Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente: n-bis) riordino, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, della disciplina riguardante le procedure per l’importazione, la commercializzazione e l’installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica asseverata, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.
Relazione illustrativa
La presente proposta delega il Governo ad adottare una procedura semplificata per l’importazione, la commercializzazione e l’installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all’articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), basata su autocertificazione tecnica asseverata attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.
Relazione tecnica
La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni non sono, infatti, necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie a carico del Bilancio dello Stato. cdn/AGIMEG