L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una circolare per l’attuazione del protocollo di intesa con il Coni in merito agli apparecchi senza vincita in denaro. Il documento era stato siglato il 10 maggio scorso dal Direttore di ADM, Marcello Minenna, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L’accordo prevedeva che tali apparecchiature potessero essere assimilate ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.
Ecco la circolare integrale di ADM:
CIRCOLARE ADM-CONI n. 21/22
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA FRA AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E
MONOPOLI E CONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S.
AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Il 10 maggio u.s. è stato siglato un Protocollo d’intesa fra l’Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli (ADM) rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Marcello Minenna, e il CONI,
rappresentato dal suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, per l’applicazione della normativa in
materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7
del T.U.L.P.S. (da ora Comma 7) agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli
artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.
Con tale Protocollo sono stati individuati, criteri di carattere soggettivo e oggettivo per:
a. la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso
sportivo, sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica
dell’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere
sottratti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
b. l’individuazione delle Federazioni a cui la singola associazione sportiva
dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;
c. il tipo di attività praticata su tali apparecchi.
Sono state, pertanto, fornite le seguenti indicazioni:
1. il Protocollo è applicabile unicamente ad una quota di apparecchi Comma 7 (a titolo
esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e
associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e
regolarmente iscritte nel registro delle società sportive;
2. ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad
una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione
sportiva dilettantistica;
3. l’utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev’essere riservato ai tesserati delle
singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento;
4. ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev’essere munito di certificato
rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini
dell’utilizzo a fini sportivi;
5. ogni Federazione dovrà inviare, entro 45 giorni dalla firma del Protocollo, un elenco
riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo
numero di tesserati, nonché il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini
sportivi per ognuna di esse.
Secondo tale linea direttrice, ADM e CONI hanno condiviso, infine, che al di fuori degli
apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti negli elenchi inviati dalle Federazioni, ogni
ulteriore apparecchio Comma 7, installato presso i locali delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti
previsti dall’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite
da ADM.
Al fine di dare attuazione al Protocollo, si forniscono, di seguito, le seguenti direttive operative
per le Federazioni Sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio.
Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che utilizzano apparecchi Comma 7 ad uso sportivo,
invieranno entro il 24 giugno p.v. all’indirizzo pec dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento
[email protected] una scheda in formato excel (Allegato 1 alla presente
Circolare), riportante:
1. l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate;
2. il numero dei tesserati per ogni società e associazione sportiva dilettantistica affiliata;
3. il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, che, comunque, non potrà essere
superiore al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva
dilettantistica;
4. la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.
L’Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle
Federazioni, il nulla osta all’invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l’utilizzo
a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società
e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento
del nulla osta.
Nel medesimo termine, l’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento invierà a tutti gli Uffici dei
Monopoli, gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni
sportive presenti sul territorio di competenza, con il numero e la tipologia degli apparecchi
certificati ad uso sportivo presenti nei locali di dette società ed associazioni.
Le Federazioni sportive procederanno all’aggiornamento annuale della predetta scheda di cui
all’Allegato 1. L’aggiornamento dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno
secondo le medesime modalità di cui sopra.
In caso di affiliazione alle Federazioni sportive di nuove società e associazioni sportive
dilettantistiche, le medesime Federazioni invieranno all’Ufficio dei Monopoli competente per il
territorio in cui ha sede la società e associazione sportiva dilettantistica, la scheda di cui
all’Allegato 2 riportando i soli dati relativi alle nuove società ed associazioni e curando,
contestualmente, l’invio alle nuove società dei certificati attestanti la regolarità e conformità degli
apparecchi per l’utilizzo a fini sportivi.
Si ricorda, da ultimo, che, anche al fine di consentire l’applicazione del presente Protocollo, è
stato riaperto il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, per gli
apparecchi da intrattenimento fino al prossimo 15 giugno.
ac/AGIMEG