“Nel 2021, l’Unità ha ricevuto 139.524 segnalazioni di operazioni sospette, 26.337 in più rispetto al 2020 (+23,3%). (…) Le segnalazioni inoltrate dalla categoria banche e Poste 23 , che si conferma comunque la principale componente dell’aggregato (55,2%) con un incremento dell’1,6% nell’anno, hanno ridotto il loro peso relativo (67,0% nel 2020). È proseguita, infatti, la crescita delle segnalazioni inviate dai prestatori di servizi di gioco (+32,7%, +1.887 unità rispetto al 2020), dagli operatori non finanziari (+160,0%, +1.786 unità) e dai professionisti, (+40,4%, +1.473 unità), con un’incidenza rispettivamente del 5,5%, 2,1% e 3,7% sul totale”. E’ quanto si legge nella Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria (Anno 2021) pubblicata alla Camera.
“Con riferimento ai prestatori di servizi di gioco, dopo il calo del 2020 (-10,8%), il flusso segnaletico ha registrato un aumento del 32,7% (da 5.772 a 7.659 SOS), riconducibile alle segnalazioni provenienti dagli operatori di gioco online (+66,7%, da 3.466 a 5.778), mentre è proseguita, seppur in misura più moderata, la riduzione delle segnalazioni trasmesse dagli operatori su rete fisica (-18,1%, da 2.278 a 1.865) e delle case da gioco (-42,9%, da 28 a 16). Per queste ultime categorie di soggetti obbligati, la diminuzione è imputabile, verosimilmente, all’applicazione delle misure restrittive adottate nel contesto pandemico. Nei primi quattro mesi del 2022, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute si è stabilizzato, attestandosi a 48.027 unità, con un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’aumento delle SOS inviate agli OO.II. è stato del 3,4%. Nel 2021, i nuovi segnalanti iscritti al portale Infostat–UIF sono stati 353 (in calo rispetto ai 459 neoiscritti del 2020). Dalla fine del 2021 sono pervenute alla UIF le prime richieste di registrazione da parte di società comunitarie attive nel ramo assicurativo, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, senza succursale e senza punto di contatto, in presenza dei requisiti di cui al provvedimento IVASS n. 111/2021. Sul piano territoriale, la Lombardia è la regione che conta il maggior numero di nuovi iscritti (124), seguita da Lazio (44), Veneto (27) ed Emilia-Romagna (26). Il maggior numero di nuove iscrizioni perfezionate nell’anno in rassegna (169) riguarda i professionisti, ed è riferibile principalmente ai dottori commercialisti e agli esperti contabili (92), seguiti dagli avvocati (27). La restante quota si distribuisce pressoché equamente tra i comparti finanziario e non finanziario, registrando concentrazioni maggiori per SIM, SGR, SICAV e SICAF (36) e per i soggetti operanti nel commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (28). Le iscrizioni di prestatori di servizi di gioco sono state 12, 6 delle quali riferite a soggetti con sede a Malta, mentre nell’ambito degli operatori in valute virtuali, tra gli 8 nuovi iscritti, 7 sono identificati come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e 1 come prestatore di servizi di portafoglio digitale. Significativo, seppur stabile rispetto al 2020, è il dato delle nuove iscrizioni da parte delle Pubbliche amministrazioni (23). In generale, il 28,3% dei nuovi iscritti al sistema segnaletico ha inviato almeno una segnalazione, in aumento rispetto al 2020 (+14,8%). Il loro contributo al flusso segnaletico si attesta a 373 SOS (in diminuzione rispetto alle 864 SOS del 2020), di cui 122 trasmesse dalle società di compro oro o operatori professionali in oro e 117 dagli operatori di gioco”, aggiunge.
“Le segnalazioni la cui operatività è stata eseguita tramite l’utilizzo della rete internet, per cui è stato indicato “online” quale luogo di esecuzione, ammontano a 5.005 unità, in significativo aumento rispetto alle 934 unità registrate nel 2020. Le principali categorie di segnalanti che hanno rilevato tale operatività sono rappresentate dagli operatori di gioco online e su rete fisica (65,5%, con 3.276 SOS) e dagli IMEL (26,8%, con 1.339 SOS)”, continua.
“Con riferimento al comparto dei giochi e delle scommesse, è giunto a maturazione un importante esperimento metodologico concepito nel 2020 e finalizzato all’individuazione delle sale VLT (Video lottery terminal) più anomale, sulla base delle evidenze presenti negli archivi dell’Unità. Nell’ambito delle relative analisi, è emersa la presenza di alcuni soggetti, diversi dagli amministratori e dai preposti, che rivestono un ruolo peculiare, per quanto non strettamente necessario, nella filiera del gaming. Tra questi spicca la figura del “mandatario VLT” che funge da intermediario tra il concessionario e i singoli gestori di sala, la cui qualifica non risulta né dagli archivi camerali né dai registri dell’Agenzie delle dogane e dei monopoli (ADM): un singolo mandatario, in particolare, può agire nell’interesse di diversi gestori di sala, creando dei legami invisibili che incrementano il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto degli apparecchi VLT e di un utilizzo di questi ultimi per finalità di riciclaggio. L’analisi ha altresì evidenziato i potenziali rischi di riciclaggio connessi all’installazione, presso le sale gioco, di ATM indipendenti (Independent ATM deployer – IAD), nella misura in cui tali dispositivi vengono utilizzati in maniera impropria sfruttando l’eventuale assenza di specifici limiti sugli importi prelevabili/versabili o sul numero di transazioni determinati unicamente dagli emittenti delle carte di pagamento utilizzate per il perfezionamento delle operazioni. Singolare è apparsa l’operatività finanziaria fatta registrare da alcuni punti di raccolta scommesse, per lo più gestiti da imprese individuali, caratterizzata dalla traenza di assegni bancari di importo considerevole a favore di persone fisiche per la dichiarata corresponsione di vincite di gioco. I titoli sono stati successivamente annullati o non riscossi dal beneficiario, consentendo così l’utilizzo di tali strumenti di pagamento alla stregua di un promemoria delle somme dovute al giocatore e impropriamente depositate da quest’ultimo presso il centro scommesse, a garanzia di ulteriori giocate. Parimenti, non è da escludere che la traenza di assegni bancari per il presunto pagamento di scommesse vincenti possa sottendere il riciclaggio di denaro contante di origine illecita per il tramite del compiacente esercizio, specie in presenza di vincite insolitamente ricorrenti e/o di giocatori di dubbio profilo reputazionale. In altri casi segnalati di frequente, il punto gioco non esegue correttamente l’adeguata verifica dei giocatori, atteso che nella quasi totalità delle operazioni eseguite avvalendosi dei dispositivi di cambio automatico dei ticket non viene rispettato l’iter previsto per tale attività (convalida ticket, identificazione e pagamento). Il giocatore ottiene così il pagamento del titolo vincente tramite l’inserimento dello stesso nella macchina cambia-ticket e solo in seguito, dopo le operazioni di “scassettamento” (che sovente avvengono a distanza di giorni), l’incaricato di sala procede alla convalida del ticket e all’attività di adeguata verifica della clientela. L’omissione di tale adempimento con la presenza fisica del giocatore e il frequente riscontro di firme contraffatte sulle schede di identificazione dei giocatori suggeriscono che i ticket vincenti siano intestati a soggetti diversi dai reali aventi diritto in base all’esito positivo della scommessa”, continua.
“Il 27 ottobre 2021, è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa con l’Agenzia delle dogane e monopoli per disciplinare i flussi informativi e le collaborazioni, in particolare nel comparto dei giochi e dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, anche attraverso un più immediato utilizzo delle basi dati a disposizione dell’Agenzia. Sono previste forme di raccordo nelle attività di controllo di rispettiva competenza e iniziative congiunte di addestramento e formazione”, prosegue.
“Operazione “Doppio gioco” L’indagine, condotta dal Nucleo PEF Catania e coordinata dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A., originata dall’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, e riguardante il sistema di illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive on line, nonché delle attività volte al riciclaggio dei relativi proventi, ha consentito di accertare: – la creazione, a cura di una consorteria criminale riconducibile all’associazione di tipo mafioso “Santapaola-Ercolano”, di un’apposita piattaforma di gioco, intestata a una società maltese, non autorizzata ad operare in Italia; – l’illecita raccolta di scommesse “da banco” sull’intero territorio nazionale attraverso una rete di agenzie collegate, quali centri di trasmissione dati, alla citata piattaforma di gioco; – che solo una parte minimale delle scommesse avveniva on line, mentre la maggior parte delle puntate avveniva in presenza e pagata in contanti; – che gli importi delle scommesse raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale e i proventi dell’evasione, per un ammontare complessivo di oltre 62 milioni di euro, sono affluiti nei conti della citata società maltese e sono stati successivamente riciclati nell’acquisto di terreni, fabbricati, società in Italia e in Germania. L’attività investigativa, condotta anche con la collaborazione e il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, si è conclusa con l’esecuzione, in ambito nazionale ed europeo, di un’ordinanza applicativa: – di misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti indagati, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi della citata consorteria criminale; – del sequestro preventivo, in Italia e all’estero, di società, beni mobili e immobili, rapporti di conti corrente e disponibilità finanziarie per oltre 80 milioni di euro”, prosegue.
“Il 27 ottobre 2021, il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna e il Direttore della UIF, Claudio Clemente, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Il protocollo è volto a delineare i flussi informativi e le collaborazioni che potranno instaurarsi per accrescere l’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare nel comparto dei giochi e dei movimenti transfrontalieri, anche attraverso un più immediato utilizzo delle basi dati a disposizione dell’Agenzia nell’orientamento delle analisi di competenza dell’Unità. Sono altresì previste forme di raccordo nelle attività di controllo di rispettiva competenza e iniziative congiunte di addestramento e formazione”, prosegue.
“Nel 2021, l’Ufficio intelligence ha proseguito e aggiornato le attività di analisi e impulso informativo avviate in sinergia con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, sia nell’ambito della Convenzione sottoscritta nel 2015 sia in attuazione del Protocollo tecnico tra la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sottoscritto il 2 marzo 2018 ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 231/ 2007, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 90/2017. In tale ambito, la centrale struttura di ADM ha predisposto e inoltrato alla DNA 37 informative, che coinvolgono 269 soggetti (aziende e persone fisiche), per flussi finanziari aventi un controvalore di circa 10,7 milioni dieuro. In 27 casi, le ricerche e le informative inoltrate dalla Direzione antifrode hanno riguardato movimentazioni transfrontaliere di denaro contante ritenute a rischio di riciclaggio, prevalentemente per rilevata contiguità tra i soggetti transitanti e organizzazioni criminali. In 10 casi, le segnalazioni predisposte da ADM hanno individuato: • elementi di rischio inerenti al riciclaggio di ingenti somme di denaro nel settore dei giochi e delle scommesse, riconducibili a 40 posizioni soggettive (tra persone fisiche e soggetti giuridici); • considerevoli flussi di veicoli usati e loro parti dichiarati in esportazione dall’Italia e da altri Stati Membri verso la Libia e altri Paesi fortemente destabilizzati dal punto di vista politico e militare, per la presenza di milizie islamiste e/o di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti, correlati a pagamenti in denaro contante oltre il limite previsto dalla legge nazionale; • elementi di rischio inerenti al riciclaggio e la presenza di interessi patrimoniali della criminalità mafiosa nel commercio internazionale di prodotti farmaceutici e sanitari e nella gestione di farmacie nel territorio nazionale”, aggiunge.
“Nel 2021, le Ragionerie territoriali dello Stato hanno adottato, complessivamente, 9.505 decreti sanzionatori per inosservanza della normativa in materia antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni, di cui: – 1.106 per le violazioni della normativa in materia di trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito al portatore, bancari o postali (art. 49, comma 1); – 3.991 per le violazioni in materia di trasferimento di assegni bancari, postali e circolari (art. 49, comma 5, 6 e 7); – 52 per la violazione relativa al superamento della soglia del saldo dei libretti al portatore (art. 49, comma 12 e 13); – 3.372 per la violazione relativa alla mancata estinzione del libretto al portatore entro il 31 dicembre 2018 (art. 49, comma 12); – 372 per omessa comunicazione (art. 51) al MEF delle infrazioni di cui al Titolo III del citato decreto. – 21 per mancata acquisizione dei dati identificativi del cliente e/o esecutore e/o titolare effettivo dei soggetti convenzionati e degli agenti (art.44); – 511 per violazione in materia di trasferimento di denaro contante per il servizio di rimessa di denaro (art.49, comma 2); – 27 per mancata identificazione del cliente e/o conservazione dei dati da parte degli operatori di gioco online (art. 53); – 0 per violazione relativa al divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50); – 53 per le violazioni delle disposizioni per l’esercizio dell’attività dei compro oro (d.lgs. 92/2017)”, continua.
“Nei primi quattro mesi del 2022 il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute si è stabilizzato, attestandosi a 48.027 unità, con un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’aumento delle SOS inviate agli OO.II. è stato del 3,4%. (…) Le iscrizioni di prestatori di servizi di gioco sono state 12, sei delle quali riferite a soggetti con sede a Malta, mente nell’ambito degli operatori in valute virtuali, tra gli otto nuovi iscritti, sette sono identificati come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e uno come prestatore di servizi di portafoglio digitale”, prosegue.
“In generale, il 28,3% dei nuovi iscritti al sistema segnaletico ha inviato almeno una segnalazione, in aumento rispetto al 2020 (+14,8%). Il loro contributo al flusso segnaletico si attesta a 373 SOS (in diminuzione rispetto alle 864 SOS del 2020), di cui 122 trasmesse dalle società di compro oro o operatori professionali in oro e 117 dagli operatori di gioco”, aggiunge.
“Le segnalazioni la cui operatività è stata eseguita tramite l’utilizzo della rete internet, per cui è stato indicato “Online” quale luogo di esecuzione, ammontano a 5.005 unità, in significativo aumento rispetto alle 934 unità registrate nel 2020. Le principali categorie di segnalanti che hanno rilevato tale operatività sono rappresentate dagli operatori di gioco online e su rete fisica (65,5%, con 3.276 SOS) e dagli IMEL (26,8%, con 1.339 SOS)”, continua.
“L’aumento dei tempi di inoltro delle segnalazioni, verosimilmente causato dalle misure restrittive imposte per la gestione dell’emergenza sanitaria, ha riguardato principalmente le categorie degli intermediari e altri operatori finanziari e non finanziari. Risultano invece sostanzialmente stabili i tempi di trasmissione delle segnalazioni pervenute dalle banche e dai professionisti, mentre si sono ridotti i tempi da parte dei prestatori dei servizi di gioco”, sottolinea.
“In media una SOS su tre tra quelle ricevute dall’Unità nel corso del 2021 non individua nuovi contesti anomali in quanto riporta generici elementi di sospetto, spesso descritti con testi generati automaticamente, o richiama ambiti già sottoposti ad attenzione o è originata da richieste di approfondimenti provenienti da autorità. I risultati sono diversificati per categorie di segnalanti: per le banche la quota di segnalazioni riportabile a situazioni note o con anomalie generiche sale a una SOS su due, per i professionisti e per gli altri operatori non finanziari giunge a due su tre. Al contempo per alcune categorie di segnalanti, quali gli altri intermediari finanziari e i prestatori di servizi di gioco, risulta prevalente l’individuazione di nuovi contesti che tuttavia non sono particolarmente rilevanti sia per l’esito dell’analisi finanziaria sia per l’interesse da parte degli Organi investigativi”, prosegue.
“L’utilizzo del contante si conferma una connotazione diffusa nei contesti sospetti. La componente maggiore delle SOS raccordate con le comunicazioni oggettive si riferisce, come prevedibile, ai soggetti obbligati anche all’invio delle oggettive (56,8% delle relative SOS); l’incidenza è comunque elevata (superiore al 29%) anche per altre categorie di segnalanti non obbligati all’inoltro delle comunicazioni oggettive, quali le imprese di assicurazione, i prestatori di servizi di gioco e alcune categorie di professionisti”, aggiunge.
“Al di fuori del contesto emergenziale, la ricorrenza di fattispecie operative anomale riferite a specifici contesti ha indotto l’Unità a introdurre opportune classificazioni delle casistiche rilevate, anche per agevolare la collaborazione con le altre autorità competenti: è il caso dell’operatività collegata a piattaforme estere attive nel trading online – che offrono i loro servizi in assenza delle previste autorizzazioni con potenziali truffe ai danni degli investitori – e dei diversi comportamenti anomali in cui si articola l’attività nel settore dei giochi e delle scommesse. In generale, è proseguita la linea d’azione volta a creare o rafforzare la collaborazione operativa con altre autorità, attraverso scambi informativi finalizzati ad agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, pur nei rigorosi limiti previsti dalla normativa”, prosegue.
“Scambi informativi reciproci sono stati previsti, altresì, dal protocollo di intesa siglato nel 2021 con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM), che hanno consentito, tra l’altro, di accedere in modo diretto e puntuale alle basi dati di pertinenza dell’ADM, tra cui l’elenco di tutti gli operatori del gioco pubblico, dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, dei punti vendita per il comparto scommesse e delle sale bingo, nonché le informazioni disponibili sui Punti Vendita Ricarica (PVR) e l’anagrafe dei conti di gioco gestita da Sogei”, spiega.
“Con riferimento al comparto dei giochi e delle scommesse, è giunto a maturazione un importante esperimento metodologico concepito nel 2020 e finalizzato all’individuazione delle sale VLT (Video Lottery Terminal) più anomale, sulla base delle evidenze presenti negli archivi dell’Unità. Nell’ambito delle relative analisi, è emersa la presenza di alcuni soggetti, diversi dagli amministratori e dai preposti, che rivestono un ruolo peculiare, per quanto non strettamente necessario, nella filiera del gaming. Tra questi spicca la figura del “mandatario VLT”, che funge da intermediario tra il concessionario e i singoli gestori di sala, la cui qualifica non risulta né dagli archivi camerali né dai registri dell’Agenzie delle Dogane e dei monopoli (ADM): un singolo mandatario, in particolare, può agire nell’interesse di diversi gestori di sala, creando dei legami invisibili che incrementano il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto degli apparecchi VLT e di un utilizzo di questi ultimi per finalità di riciclaggio. L’analisi ha altresì evidenziato i potenziali rischi di riciclaggio connessi all’installazione, presso le sale gioco, di ATM indipendenti (Independent ATM Deployer – IAD), nella misura in cui tali dispositivi vengono utilizzati in maniera impropria sfruttando l’eventuale assenza di specifici limiti sugli importi prelevabili/versabili o sul numero di transazioni determinati unicamente dagli emittenti delle carte di pagamento utilizzate per il perfezionamento delle operazioni. Singolare è apparsa l’operatività finanziaria fatta registrare da alcuni punti di raccolta scommesse, per lo più gestiti da imprese individuali, caratterizzata dalla traenza di assegni bancari di importo considerevole a favore di persone fisiche per la dichiarata corresponsione di vincite di gioco. I titoli sono stati successivamente annullati o non riscossi dal beneficiario, consentendo così l’utilizzo di tali strumenti di pagamento alla stregua di un promemoria delle somme dovute al giocatore e impropriamente depositate da quest’ultimo presso il centro scommesse, a garanzia di ulteriori giocate. Parimenti, non è da escludere che la traenza di assegni bancari per il presunto pagamento di scommesse vincenti possa sottendere il riciclaggio di denaro contante di origine illecita per il tramite del compiacente esercizio, specie in presenza di vincite insolitamente ricorrenti e/o di giocatori di dubbio profilo reputazionale. In altri casi segnalati di frequente, il punto gioco non esegue correttamente l’adeguata verifica dei giocatori, atteso che nella quasi totalità delle operazioni eseguite avvalendosi dei dispositivi di cambio automatico dei ticket non viene rispettato l’iter previsto per tale attività (convalida ticket, identificazione e pagamento). Il giocatore ottiene così il pagamento del titolo vincente tramite l’inserimento dello stesso nella macchina cambia-ticket e solo in seguito, dopo le operazioni di “scassettamento” (che sovente avvengono a distanza di giorni), l’incaricato di sala procede alla convalida del ticket e all’attività di adeguata verifica della clientela. L’omissione di tale adempimento con la presenza fisica del giocatore e il frequente riscontro di firme contraffatte sulle schede di identificazione dei giocatori suggeriscono che i ticket vincenti siano intestati a soggetti diversi dai reali aventi diritto in base all’esito positivo della scommessa”, ultima. cdn/AGIMEG