Albo PVR: Tar Lazio respinge nuovi ricorsi per richiedere la sospensiva del decreto ADM. “Non sussistono estremi di gravità ed urgenza”. Udienze rimandate al 4 dicembre 2024

Nuovi ricorsi al Tar per chiedere la sospensiva del Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha istituito l’Albo dei PVR, i Punti Vendita Ricariche, in vigore dallo scorso 3 novembre. Dopo i primi ricorsi annunciati in anteprima da Agimeg, sono arrivati anche quelli delle società Games Lodi Retail srl e Bgame spa. La scadenza del 18 novembre per l’iscrizione all’Albo al momento rimane confermata.

Intanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Street Web S.r.l., Romagna Giochi S.r.l., Associazione Sportiva Dilettantistica Allozzero 2021, A.D.S. New Billiards Club e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Le società chiedevano la sospensione del decreto istitutivo dell’Albo dei PVR (Punti Vendita Ricariche) e la disapplicazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 41 del 2024, nella parte in cui ha previsto che “ (…) la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.”PVR Punti Vendita Ricariche

“Le parti istanti, in qualità di soggetto giuridico titolare della concessione per l’esercizio del gioco a distanza e di società che opera anche come punto vendita ricarica, prospettano allo stato aspetti concreti che non trovano una loro qualificazione come situazione di estrema gravità ed urgenza, espressamente richiesta dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la deduzione di un periculum in mora tale da non imporre una sospensione immediata degli effetti dell’atto impugnato, trattandosi di una determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza con un’incidenza generalizzata”, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG