Dopo la pioggia di ricorsi di oggi per richiedere la sospensiva del Decreto per l’iscrizione all’Albo dei PVR, Punti Vendita Ricariche, arriva lo stop del Presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio. Respinto il ricorso urgente di Eurobet ed a cascata verranno probabilmente respinti anche gli altri. Rimane quindi valida la data ultima del 18 novembre per l’iscrizione all’Albo. Ecco il decreto:
“Sul ricorso proposto da Eurobet Italia per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
a) della determinazione direttoriale (prot. n. 656848/RU) emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 25 ottobre 2024 e pubblicata in pari data, recante l’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (doc. 1);
b) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le “FAQ” (“Frequently Asked Questions”) aventi ad oggetto l’«ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PUNTI VENDITA PER LA RICARICA DEI CONTI DI GIOCO COLLEGATI ALLE CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DEL GIOCO A DISTANZA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 25 OTTOBRE 2024, N. 656848» (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– la parte istante, in qualità di soggetto giuridico titolare della concessione n. 15016 per l’esercizio del gioco a distanza, prospetta allo stato aspetti concreti che non trovano una loro qualificazione come situazione di estrema gravità ed urgenza, espressamente richiesta dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione di un periculum in mora tale da non imporre una sospensione immediata degli effetti dell’atto impugnato, trattandosi di una determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza con un’incidenza generalizzata in virtù dell’attuazione degli artt. 15 della legge n. 111 del 2023 e 13 del D.Lgs. n. 41 del 2024;
Considerato che tali circostanze risultano, altresì, essere alquanto generiche e poco significative rispetto ad eventi affatto allo stato insuperabili in sede di definizione collegiale della domanda cautelare connessa e ciò in particolare rispetto alla supposta scadenza del termine del 18 novembre 2024;
Ritenuto, infine, che le predette valutazioni in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 4 dicembre 2024, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2024.”
sb/AGIMEG