Nei contratti fra Punto Vendita Ricariche e concessionario è previsto il “divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco”. Cosa si intende per “identificazione del giocatore e della sua maggior età”?
Nei Punti Vendita Ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati che, senza la supervisione e il controllo del titolare del punto vendita ricariche, consentono tramite QR-Code o tramite scratch o con altri strumenti, la ricarica del conto di gioco, senza che sia assicurata in alcun modo la corrispondenza fra il titolare del conto di gioco e l’utente né, tantomeno, che l’utente stesso sia un minore (che utilizza, evidentemente, un conto di gioco intestato fittiziamente ad altra persona).
La presenza di tali dispositivi – che consentono di effettuare una ricarica su un conto di gioco in maniera totalmente autonoma, senza la supervisione di un operatore – può essere ammessa presso un PVR purché gli stessi siano dotati dei necessari accorgimenti minimi atti a verificare la corrispondenza tra il titolare del conto ricaricato e il soggetto che materialmente ha effettuato la ricarica. Inoltre, i dispositivi in parola devono essere posti a vista del titolare del PVR affinché ne possa controllare costantemente l’accesso.
Qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del PVR che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco. sb/AGIMEG