Albo PVR: ADM risponde su chi può iscriversi all’Albo, cosa può fare un Punto Vendita Ricariche, come utilizzare apparecchiature automatiche per la ricarica dei conti di gioco, identificazione del giocatore, il tipo di contratto

Da oggi, come anticipato da Agimeg, è possibile per le attività interessate iscriversi all’Albo dei PVR (Punti Vendita Ricariche). Sarà possibile iscriversi fino al 18 novembre.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito alcuni dei punti più importanti riguardanti l’iscrizione all’Albo. Ecco nel dettaglio chi può iscriversi all’Albo, cosa può fare un Punto Vendita Ricariche, come utilizzare apparecchiature automatiche per la ricarica dei conti di gioco, identificazione del giocatore, il tipo di contratto.

Cosa possono fare i Punti Vendita Ricariche?

I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede l’apertura o la ricarica presso il punto vendita. Presso i Punto Vendita Ricariche è vietato effettuare qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché il pagamento delle vincite.

Chi può iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche ed è riservata, esclusivamente, a:

a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;

b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;

c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso.

Quando è possibile iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

Il 19 novembre, pertanto, l’Albo dei Punti Vendita Ricariche sarà pubblicato con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, a decorrere da tale data, pertanto, potrà esercitare l’attività di Punto Vendita Ricariche solamente chi risulta iscritto all’Albo.

Una volta pubblicato l’Albo, comunque, le nuove iscrizioni potranno essere fatte da subito e in qualunque momento; l’Albo, infatti, si aggiornerà in tempo reale con i nuovi iscritti, consentendo a chiunque si iscriva di cominciare la propria attività, subito dopo che un concessionario abbia proceduto alla contrattualizzazione del Punto Vendita Ricariche, tramite l’applicativo ad essi dedicato.

In via transitoria, per il solo anno 2025, il rinnovo dell’iscrizione andrà fatto entro il 28 febbraio mentre, per l’anno 2026, sarà attuata la regola ordinaria del rinnovo dell’iscrizione da effettuarsi fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

L’Albo riporterà, per ogni Punto Vendita Ricariche:

a) i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA;

b) l’indirizzo;

c) il codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo;

d) il concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato.

Nei contratti fra Punto Vendita Ricariche e concessionario è previsto il “divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco”. Cosa si intende per “identificazione del giocatore e della sua maggior età”?

Nei Punti Vendita Ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati che, senza la supervisione e il controllo del titolare del punto vendita ricariche, consentono tramite QR-Code o tramite scratch o con altri strumenti, la ricarica del conto di gioco, senza che sia assicurata in alcun modo la corrispondenza fra il titolare del conto di gioco e l’utente né, tantomeno, che l’utente stesso sia un minore (che utilizza, evidentemente, un conto di gioco intestato fittiziamente ad altra persona).

La presenza di tali dispositivi – che consentono di effettuare una ricarica su un conto di gioco in maniera totalmente autonoma, senza la supervisione di un operatore – può essere ammessa presso un PVR purché gli stessi siano dotati dei necessari accorgimenti minimi atti a verificare la corrispondenza tra il titolare del conto ricaricato e il soggetto che materialmente ha effettuato la ricarica. Inoltre, i dispositivi in parola devono essere posti a vista del titolare del PVR affinché ne possa controllare costantemente l’accesso.

Qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del PVR che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco.

Cosa si intende per contenuto minimo dei contratti che i Punti Vendita Ricariche devono sottoscrivere con i concessionari ed entro quando vanno adeguati e sottoposti alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli?

I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo.

I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare la contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata.

I contenuti minimi contrattuali posti dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche replicano obblighi e divieti già previsti dalla legge o che ne costituiscono diretta ed immediata attuazione (vedasi lettere da d) a j), nonché lettera n) dell’articolo 6, comma 4) e sono, pertanto, applicabili nei confronti dei Punti Vendita Ricariche, indipendentemente dall’essere espressamente richiamati nei contratti. Le altre previsioni contenute nel citato articolo 6, comma 4, devono ritenersi applicabili a seguito della stipula dei contratti, il cui schema deve essere, pertanto, adeguato e sottoposto alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2025. Una volta validati, pertanto, i contratti non rispondenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, sono nulli.

Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della determinazione è risolto di diritto.

ECCO LE FAQ DI ADM

sb/AGIMEG