Dallo scorso 3 novembre e fino al 18 novembre, è possibile per le attività interessate iscriversi all’Albo dei PVR (Punti Vendita Ricariche).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato nuovi chiarimenti riguardanti l’iscrizione all’Albo, contratti, scratch card, esercizi con Scia, sanzioni in assenza dell’adeguamento del sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche. Ecco nel dettaglio:
Tra gli strumenti di pagamento utilizzabili nei Punti Vendita Ricariche per la ricarica dei conti di gioco è ammessa anche la c.d. scratch card?
L’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 prevede che “… la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.” Le scratch card, quindi, rientrano fra quegli strumenti di pagamento per i quali vale il limite di ricarica settimanale di euro 100, in quanto assimilabile al contante. Va da sé che qualora la ricarica dei conti di gioco venga effettuata tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità, non vi è alcun limite di ricarica, se non quelli eventualmente definiti dal titolare del conto di gioco.
È possibile iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche se è stata presentata la SCIA volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S.?
La presentazione della SCIA volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S. prevede che, qualora entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza non pervenga da parte dell’ente locale un diniego in forma scritta o una richiesta di osservazioni, si formi il c.d. silenzio-assenso, per cui l’autorizzazione ex articolo 86, si ritiene rilasciato. Ne deriva che, prima del decorso del termine dei 60 giorni, l’autorizzazione non può ritenersi rilasciata. Poiché l’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche richiede, fra l’altro, la presentazione di un’autocertificazione attestante il possesso di un’autorizzazione ex articolo 86 (qualora l’esercizio non sia in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS oppure non sia una rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio autorizzata alla raccolta di giochi pubblici), si ritiene che debbano essere decorsi il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza ovvero che l’istanza abbia avuto esito positivo con risposta formale in forma scritta.
Il richiamo alle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2007 è già applicabile ai Concessionari in assenza dell’adeguamento del sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche?
L’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 prevede che il rispetto del limite di ricarica in contanti o con strumenti non tracciati pari a 100 euro settimanali “…è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche” prevedendo, in caso di violazione, l’applicazione dell’’articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La modifica dei sistemi informatici dei concessionari è possibile solo previa approvazione delle regole tecniche di produzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente oggetto di procedura d’informazione presso la Commissione europea. Tali regole tecniche saranno efficaci a partire dalla nuova convenzione di concessione e, pertanto, tali misure non potranno essere implementate prima di tale momento. Resta, comunque, fermo, il limite massimo di ricarica tramite contanti e strumenti non tracciabili, pari a 100 euro settimanali che potrà, quindi, essere contestato, in caso di flagranza, nei confronti del titolare del Punto Vendita Ricariche.
Come si compila l’F24 per il pagamento dell’importo di 100 euro, necessari all’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?
Nell’Area riservata dedicata all’iscrizione, sono presenti per i soggetti interessati ad iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche specifiche istruzioni per la compilazione dell’F24. Al fine di agevolare l’iscrizione si forniscono le informazioni salienti: Il codice tributo da utilizzare è “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”. In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, occorrerà indicare: – nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, non compilare; – nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”. Poiché il campo è costituito da sei cifre, qualora il codice identificativo assegnato abbia un numero di cifre inferiori occorrerà inserire degli “0” prima del codice assegnato. Ad esempio, nel caso di codice identificativo pari a “256”, il campo dovrà essere compilato scrivendo “000256”; – nel campo “rateazione”, non compilare; – nel campo “mese”, non compilare; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”, per cui attualmente occorrerà riportare l’anno 2024; – nel campo “codice atto”, non compilare; – nel campo “codice ufficio”, non compilare.
L’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 dispone che “l’Agenzia istituisce … l’albo per la registrazione… dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche”. L’obbligo del compenso è immediatamente applicabile?
Il decreto legislativo citato e l’articolo 2, comma 4 della determinazione direttoriale di istituzione dell’Albo prevede espressamente che i Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle già menzionate attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso. Ferma restando l’assoluta libertà contrattuale delle parti in merito al quantum, la corresponsione del compenso deve ritenersi un obbligo di legge non sottoposto ad alcuna condizione sospensiva e, pertanto, deve ritenersi precettivo ed immediatamente applicabile.
cdn/AGIMEG