Dallo scorso 3 novembre e fino al 18 novembre, è possibile per le attività interessate iscriversi all’Albo dei PVR (Punti Vendita Ricariche).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato nuovi chiarimenti riguardanti l’iscrizione all’Albo, comunicazione e pubblicità, logo del concessionario. Ecco nel dettaglio:
I Circoli in possesso di Partita IVA e autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S. possono iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, come avviene per l’elenco RIES?
L’articolo 110, comma 3 del T.U.L.P.S. prevede espressamente che “L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita … nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88”. Tale previsione espressa non è presente all’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 che elenca specificamente quali sono gli esercizi che possono iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, non prevedendo tale possibilità per i circoli privati. Di conseguenza, la determinazione direttoriale di istituzione dell’Albo ha previsto, all’articolo 2, comma 5, che “I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.”.
Lo schema di contratto da adottare dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, deve prevedere, fra l’altro, il “divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente”. Cosa deve intendersi per “familiari”?
Premesso che l’Ufficio gioco a distanza e scommesse sta predisponendo un provvedimento in cui saranno fornite ulteriori direttive e istruzioni di dettaglio, si specifica che il divieto di apertura di conti di gioco per i familiari dei titolari dei Punti Vendita Ricariche deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado. A questi devono aggiungersi eventuali ulteriori familiari, anche di grado e affinità diversi, qualora conviventi con il titolare.
I divieti di cui all’articolo 6, comma 4, lett. h) sulla messa a disposizione di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco e i divieti di cui all’art. 6, comma 4, lett. i) sulla pubblicità, sponsorizzazione e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relativo a giochi o scommesse con vincite in denaro deve intendersi riferito anche ai negozi di gioco e ai corner?
I divieti citati si riferiscono unicamente ai Punti Vendita Ricariche posti negli esercizi in cui non si raccolgono scommesse. Nei negozi di gioco e nei corner, infatti, la presenza di palinsesti, quote di gioco e di altre forme di comunicazione in materia di gioco è autorizzata o, in alcuni casi, necessaria o obbligatoriamente prescritta.
Un Punto Vendita Ricariche iscritto all’Albo nel 2024 che non rinnova l’iscrizione nel 2025, può procedere all’iscrizione nel 2026?
L’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche è sempre possibile e dal momento dell’iscrizione è possibile esercitare le attività ad esso connesso. Naturalmente è possibile scegliere di non iscriversi per un anno – non volendo per quell’anno esercitare tale attività – e di iscriversi nuovamente per l’anno successivo o, comunque, quando si decida di iniziare (o riniziare) l’attività.
Accanto alla targa di identificazione del Punto Vendita Ricariche presente nei locali diversi dalle sale dedicate al gioco, può esserci anche un richiamo al Concessionario o ai Concessionari per i quali il Punto opera?
La targa di riconoscimento del Punto Vendita Ricariche, ottenuta a seguito dell’iscrizione, riportante il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il logo caratterizzante l’attività svolta nell’esercizio e i dati identificativi del Punto Vendita Ricariche, deve essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile. Al fine di rendere conoscibile ai titolari dei conti di gioco quali sono i concessionari per cui viene svolta l’attività, è possibile affiggere i loghi dei concessionari con cui si è contrattualizzati, senza alcuna ulteriore indicazione o forma di pubblicità e di dimensione inferiore alla misura prevista dalla determinazione per la targa di identificazione.
cdn/AGIMEG