Giochi: Albo operatori. Il Tar conferma: il mero rinvio a giudizio non è sufficiente per la cancellazione

“La Sezione ha quindi già dichiarato la illegittimità in parte qua dell’avversato decreto direttoriale, nella parte in cui, all’art. 5, appunto dispone, quale ulteriore requisito, il cui difetto importa cancellazione dall’elenco, l’insussistenza nei cinque anni di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati ivi previsti, conseguentemente disponendone l’annullamento in parte qua”. La Seconda Sezione del Tar Lazio ribadisce che il mero rinvio a giudizio non possa determinare la cancellazione dall’albo degli operatori. La stessa Sezione si era già pronunciata sulla questione  con una sentenza di metà febbraio, che cita nella pronuncia odierna : “Emerge con chiarezza la illegittimità della disposta parificazione, al rilevante ed incisivo fine della cancellazione dell’iscritto dall’elenco, del provvedimento di rinvio a giudizio con la sentenza di condanna passata in giudicato, uguali essendo i reati che vengono in considerazione. L’illogicità risiede appunto nel ricondurre a due presupposti così profondamente diversi, dei quali solo il secondo possiede il necessario grado di certezza in ordine all’acclaramento della commissione del reato, la stessa incisiva conseguenza sanzionatoria”. Anche in questo caso,come nel precedente di febbraio scorso, al rinvio a giudizio non era seguita oltretutto una condanna: ” Giova ricordare che il procedimento penale cui si è fatto cenno è stato definito in data 19 giugno 2013 con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato emessa dalla Corte di Appello di Salerno” scrive il giudice amministrativo nella ricostruzione della vicenda. lp/AGIMEG