Lottomatica, acquisizione SKS365: ok dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di non avviare l’istruttoria riguardo l’operazione di concentrazione tra Lottomatica e SKS365 Malta Holding.

L’operazione, secondo l’AGCM, non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

“In data 1° novembre 2023, GBO S.p.A. e Stichting JaMi, DMEP INV-II B.V. Gatesville Corporation Ltd. hanno stipulato uno Share Sale and Purchase Agreement in forza del quale GBO acquisterà azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di SKS365. Per effetto dell’operazione, Lottomatica acquisirà indirettamente, per il tramite della sua controllata al 100% GBO, l’intero capitale sociale e quindi il controllo esclusivo di SKS365”, si legge nel provvedimento.

“L’operazione oggetto di comunicazione presenta dimensione comunitaria. Infatti: a) eccede le soglie previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a, del Regolamento CE n. 139/2004, in quanto il fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle Parti nel 2022 è stato superiore a 5 miliardi di euro; b) eccede le soglie previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b, del Regolamento CE n. 139/2004, in quanto il fatturato realizzato individualmente nell’Unione europea dalle portfolio companies detenute da fondi di investimento gestiti da affiliate di Apollo e da SKS365 nel 2022 ha superato la soglia di 250 milioni di euro, e le portfolio companies detenute da fondi di investimento gestiti da affiliate di Apollo non hanno realizzato in Italia (unico Stato membro in cui è attiva la Società Target) oltre i due terzi del loro fatturato nell’Unione europea. Tuttavia, in data 31 gennaio 2024, la Commissione Europea, su richiesta delle Parti, ha deciso di rinviare interamente l’operazione all’Italia, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 139/2004. L’operazione deve quindi essere valutata, applicando la legislazione nazionale in materia di concorrenza”, aggiunge.

“L’operazione comunicata, come evidenziato, concerne l’acquisizione da parte di Lottomatica, società concessionaria nella raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (apparecchi AWP e VLT) e nella raccolta da scommesse, da giochi online e da lotterie, nonché attiva nella produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie e nella gestione di sale da gioco, di SKS365, società che, attraverso le sue controllate, opera nei mercati della raccolta da scommesse e da giochi online e, in maniera del tutto marginale, nel mercato a valle della gestione delle sale da gioco, in quanto possiede e gestisce una sola sala giochi a Roma. SKS365 non detiene alcuna concessione nel mercato degli apparecchi da intrattenimento e divertimento e delle lotterie (online), effettuando solo, in maniera del tutto marginale, attività accessorie e di distribuzione per conto di terzi concessionari”, continua.

MERCATI INTERESSATI

Il mercato della raccolta da scommesse

“Sotto il profilo merceologico, in linea con i precedenti dell’Autorità7, il mercato della raccolta da scommesse comprende sia le agenzie fisiche sia l’online8 e, in via principale, le seguenti tipologie di scommesse: a. Sport (sports betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento sportivo; b. Virtual (virtual betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento sportivo che viene simulato dal provider del gioco; c. Ippica (horse racing betting) – Giochi che associano una vincita alla corretta predizione del risultato di un evento associato alle corse di cavalli. È altresì incluso in tale mercato il betting exchange, una particolare tipologia di scommesse online in cui il cliente finale ha la possibilità di fare da banco vendendo le quote sportive (“banca”), messe a disposizione dal concessionario, ad altri clienti (“punta”). L’attività di raccolta da scommesse è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell’ADM a seguito di una procedura di gara aperta e, attualmente, le concessioni rilasciate sono 211 (di cui circa 90 nel canale online); tali concessioni sono attualmente in regime di prorogatio dal 2012 e scadranno il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe. Sono necessarie due concessioni distinte a seconda che l’attività di scommesse venga esercitata presso punti di vendita fisici (c.d. offerta retail di scommesse) o nel canale online. Per quanto riguarda il canale fisico, i punti vendita possono essere di proprietà degli stessi concessionari o, il più delle volte, di soggetti terzi convenzionati con i concessionari. Al riguardo, l’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, ha dettato una serie di princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi. In particolare, il comma 1 ha delegato il Governo ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici. Il primo Decreto, quello relativo al gioco a distanza, Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 4112, prevede, tra le altre disposizioni, che l’ADM dovrà pubblicare senza indugio, dopo l’entrata in vigore del Decreto, il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza che sono attualmente in scadenza il 31 dicembre 2024, che concernono sia le scommesse canale online sia i giochi di carte e di abilità online. Invece, le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia, raccolti attraverso rete fisica, ivi incluse le disposizioni per indire le gare per il rinnovo delle concessioni fisiche (i.e. scommesse, apparecchi da intrattenimento e bingo), saranno contenute in un successivo Decreto Legislativo che verrà emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali. Sotto il profilo geografico, il mercato in esame appare presentare dimensioni nazionali. Le informazioni acquisite, infatti, hanno indicato come il confronto concorrenziale si esplichi sostanzialmente su base nazionale sia in considerazione dell’omogeneità delle condizioni di offerta – in termini di quote, gamma e tipologie di eventi – sia in considerazione della rilevanza acquisita dall’offerta online nella raccolta da scommesse”.

L’attività di raccolta da giochi online

“Sotto il profilo merceologico, l’Autorità, nei suoi precedenti, ha individuato il mercato nazionale della raccolta da giochi online comprendente i seguenti giochi di carte e di abilità: i. Casinò online, che replica in modalità digitale le tradizionali soluzioni di gioco disponibili nei Casinò fisici (Roulette, Baccarat, Chemin de fer, Blackjack, etc.); ii. Poker online, che replica in modalità digitale il gioco del poker; iii. Bingo online, che replica in modalità digitale il gioco del bingo; iv. Giochi di abilità online. Il tratto distintivo dei giochi online consiste nel fatto che le competenze del giocatore ne influenzano in maniera determinante l’esito. Tale aspetto, unitamente alla circostanza che tali giochi (ad eccezione del Bingo) siano proposti agli utenti soltanto via web e non trovino un gioco equivalente offerto nel canale fisico, fa sì che essi configurino un mercato distinto rispetto ad altri giochi, nella misura in cui la fruizione esclusivamente “in modalità digitale” appare un tratto essenziale del prodotto e dell’esperienza di gioco. Le concessioni per l’esercizio della raccolta tramite giochi online consentono di operare sull’intero territorio nazionale, determinandosi dunque entro tale ambito il confronto concorrenziale tra i soggetti titolari di concessioni. Alla luce di ciò, si ritiene che la dimensione geografica del mercato sia nazionale”.

L’attività di gestione delle sale da gioco

“L’attività di gestione delle sale da gioco riveste un particolare rilievo per i concessionari, nella misura in cui la possibilità di disporre di sale situate in centri con maggiore densità abitativa o in aree più ricche del paese consente di sfruttare al meglio i diritti concessori associati ai propri apparecchi AWP e VLT o alla raccolta di scommesse fisiche. Analogamente, i gestori di sale da gioco con livelli elevati della raccolta possono godere di un maggiore potere contrattuale nei confronti dei concessionari nella definizione delle condizioni commerciali oltre che di maggiori entrate derivanti dall’aggio calcolato generalmente in percentuale sulla raccolta. La possibilità di aprire nuove sale da gioco è soggetta ai vincoli fissati da normative regionali e comunali, attualmente differenti nel territorio nazionale, in termini di ubicazione dei punti di gioco e, più precisamente, sulla distanza minima che devono rispettare da determinati luoghi di aggregazione (ad esempio luoghi di culto, scuole, ospedali, case di risposo); tali vincoli, che sono oggetto di periodica revisione, possono rendere più o meno conveniente l’apertura di nuovi esercizi. Sotto il profilo geografico, pertanto, si tiene che l’attività di gestione delle sale abbia dimensioni geografiche locali, legate alle citate normative regionali e comunali. In prima approssimazione, i mercati geografici possono essere definiti di dimensione comunale; tuttavia, nel caso di specie, non è necessario addivenire a una più precisa definizione”.

L’attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie

“L’attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie si colloca a monte rispetto ai mercati della raccolta da scommesse e da giochi online. Infatti, gli operatori attivi nella raccolta da scommesse e da giochi online si riforniscono da operatori specializzati nella produzione, nello sviluppo e nella fornitura di tali giochi ai concessionari. Nei suoi precedenti, l’Autorità ha lasciato aperta la definizione merceologica e geografica di questo mercato. Anche ai fini della presente valutazione non occorre approfondirne l’esatta delimitazione merceologica e geografica, posto che l’operazione non è suscettibile di produrre criticità concorrenziali indipendentemente dalla definizione del mercato”.

“Nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione in esame dà luogo ad una sovrapposizione orizzontale tra le Parti. In particolare, in tale mercato, a LottomaticA è attribuibile, nel 2003, una quota pari al [20-25%], mentre nello stesso anno la quota di SKS365 è stimata pari al [5-10%]. Pertanto la quota post merger sarà pari circa al [25-30%]. Anche se, ad esito dell’operazione, Lottomatica diventerà il primo operatore di mercato, la stessa non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, in quanto nel marcato sono presenti altri operatori con quote rilevanti, come ad esempio Flutter Entertainment plc/Sisal S.p.A. (con il [20-25%]), Playtech S.p.A. (con il [10-15%]), Bet365 Group Ltd (con il [10-15%]), e Entain Plc (con il [10-15%]). Inoltre, come sopra rilevato, l’attività di raccolta da scommesse, sia per il canale fisico sia per il canale online, è subordinata al rilascio di una concessione, a seguito di procedura di gara aperta, da parte dell’ADM e l’attuale numero di concessionari risulta elevato. Anche nel mercato nazionale della raccolta da giochi online, l’operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale tra le Parti. Le quote detenute dal Gruppo Lottomatica e SKS365, nel 2023, sono stimate pari, rispettivamente, al [20-25%] e al [5-10%]. Pertanto la quota post merger sarà pari al [25-30%]. La quota post merger della raccolta da giochi online non appare pregiudizievole per la concorrenza tenuto conto del fatto che il secondo operatore, Flutter Entertainment plc/Sisal S.p.A., detiene una quota solo di pochi punti percentuali inferiore al Gruppo Lottomatica, pari al [25-30%], e che vi sono altri concorrenti con quote di un certo rilievo, quali Entain Plc (con il [5-10%]), Snaitech S.p.A. (con il [5-10%]) e 888 Holdings + Willam Hill24 (con il [5-10%]). Peraltro, SKS365 è un operatore relativamente piccolo nel mercato nazionale della raccolta da giochi online, che opera principalmente nel segmento del “Casinò”, l’unico gioco online in cui la società Target ha una quota di mercato [5-10%]. Inoltre, come sopra evidenziato, per svolgere l’attività di raccolta da giochi online è necessario il possesso di una concessione rilasciata dall’ADM, a seguito di procedura di gara aperta, ed è elevato il numero di concessionari di gioco a distanza attualmente autorizzati e attivi nella fornitura di giochi online in Italia. Con specifico riguardo al gioco online in Italia, va inoltre considerato che è particolarmente concorrenziale per i seguenti motivi: i. passare da un operatore all’altro è facile e veloce. L’apertura di conti online con gli operatori di gioco online è gratuita e facile, e i clienti sono incentivati ad aprire nuovi conti grazie ad un’ampia gamma di offerte disponibili sul mercato; ii. esistono alti livelli di “abbandono” della clientela a favore di operatori concorrenti. La perdita del cliente a favore di concorrenti stimola una forte concorrenza tra operatori di gioco online per acquisire, mantenere e riacquistare clienti; iii. sussiste un’intensa rivalità sulla base di parametri di prezzo e non. Le promozioni e/o le offerte risultano spesso tra i principali criteri considerati dai clienti nella scelta di un operatore, ma anche la qualità del prodotto è un fattore chiave per acquisire, riacquistare e mantenere i clienti. Per quanto riguarda il mercato a monte della produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie, l’operazione non è suscettibile di produrre effetti orizzontali. In tale mercato è infatti presente solamente Lottomatica, tramite Giocaonline, mentre la società Target non è attiva. Anche sotto il profilo verticale, l’operazione non è idonea a determinare effetti di rilievo. Da ultimo, con riferimento al mercato a valle della gestione delle sale da gioco e quindi con riguardo agli effetti verticali determinati dall’acquisizione da parte di Lottomatica dell’unica sala da gioco gestita da SKS365, si fa presente che si tratta di un flagship store in Roma, in via dell’Arco di Travertino. In questa sala da gioco, SKS365 fornisce servizi di scommesse sulla base della propria concessione, nonché gestisce apparecchi da intrattenimento e divertimento per conto di un terzo titolare di concessione rilasciata da ADM. Nel Comune di Roma Lottomatica possiede e gestisce unicamente tre sale, su un totale di sale da gioco presenti nel territorio comunale in questione pari a 622 unità. L’operazione, pertanto, non determinerà effetti di rilievo sotto il profilo verticale, realizzandosi sostanzialmente il subentro di Lottomatica nella gestione dell’unica sala di SKS365 a Roma. Alla luce delle considerazioni suesposte, l’operazione in esame non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali della struttura dei mercati interessati”, conclude. cdn/AGIMEG