L’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato le linee guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Femminile depositate in data 23 aprile 2024, aventi a oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.
“Al fine di incrementare l’interesse verso le Competizioni da parte di mercati internazionali maggiormente sensibili al prodotto del calcio femminile, l’Organizzatore della competizione intende intraprendere, anche sulla base della novella dell’articolo 16 del Decreto Melandri, strategie di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi (inclusi i diritti betting e altri diritti di natura internazionale) molto agili, pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, con il principale obiettivo di massimizzare i ricavi, nonché al fine di favorire la fruizione degli Eventi anche da parte delle comunità italiane all’estero. L’Organizzatore della competizione, a ogni buon conto, non esclude la possibilità di concludere contratti di licenza con i singoli operatori che trasmettono nei singoli paesi o aree geografiche, come pure di procedere all’assegnazione dei diritti a uno o più intermediari, eventualmente anche attraverso procedure di confronto concorrenziale”, si legge nella delibera dell’AGCM.
“L’obiettivo fondamentale del Decreto Melandri è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto Melandri impongono all’Organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento ex ante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’Organizzatore della competizione prima di procedere alla gara. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Melandri, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dall’Organizzatore della competizione considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o). Essa, oltre a ricomprendere espressamente “l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività” (lettera o) numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting”, aggiunge.
“Resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina antitrust nazionale e eurounionale e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui l’Organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori”, sottolinea. cdn/AGIMEG