Pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. “Gli apparecchi di cui al presente provvedimento, prodotti successivamente alla sua entrata in vigore: a) sono distinti da un codice identificativo; b) sono accompagnati dalla scheda esplicativa di cui all’art. 8; c) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., possano indurre una medesima aspettativa di vincita; d) non possono riprodurre giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d’azzardo di cui all’art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali; e) ove possibile, sono classificati rispetto al sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso; f) non consentono, salvo quanto previsto dal presente provvedimento, il collegamento a reti di telecomunicazioni, ivi inclusa la rete internet, tramite qualsiasi tipo di connessione; g) sono in ogni caso privi di dispositivo a rulli o di rulli virtuali; h) non consentono di convertire in denaro l’eventuale punteggio raggiunto, né utilizzarlo per nuove partecipazioni al gioco o tramutarlo in altre utilità a favore del giocatore; i) non consentono di utilizzare l’importo necessario per l’attivazione dell’apparecchio in frazioni di valore diverso per l’avvio di fasi di gioco intermedie; j) non consentono, salvo i casi previsti all’art. 5, comma 2, lettera d), l’azzeramento delle classifiche e/o dei record conseguiti; k) non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati; l) non consentono, salvo i casi necessari per l’attivazione, l’utilizzo di monete in valuta corrente, gettoni o altri strumenti elettronici di pagamento durante le diverse fasi di gioco o comunque nel corso della partita; m) non consentono la visibilità di monete o altri oggetti che inducano un’aspettativa di vincita al giocatore; n) prevedono dispositivi e/o meccanismi che rendono impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme o comunque in modo diverso da quanto previsto nella scheda esplicativa di cui all’art. 8, delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato; tali congegni devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l’impiego di dispositivi e/o meccanismi che impediscano l’accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate; o) non riportano immagini o contenuti contrari all’ordine pubblico; p) non violano quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d’autore, marchi e brevetti; q) non riproducono grafiche e modalità tipiche dei regolamenti dei giochi affidati con concessioni dell’ADM; r) non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430”, si legge. “Gli apparecchi comma 7a), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: a) il costo della singola partita non può essere superiore a 1,00 euro; b) dispongono di una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente; d) contengono dispositivi meccanici e/o componenti elettroniche indispensabili per l’attivazione ed esecuzione del gioco; e) offrono giochi nei quali o con i quali il giocatore esprime la sua abilità e non consentono vincite puramente aleatorie; f) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; g) dispongono di comandi o meccanismi messi a disposizione del giocatore per influire, mediante prove di abilità, sull’andamento del gioco, sul relativo punteggio e sull’erogazione degli oggetti di modico valore contenuti al proprio interno; h) sono privi di monitor ma possono essere dotati di dispositivi di visualizzazione non interattivi utilizzabili per facilitare il gioco o mostrarne le regole; i) non consentono l’erogazione di premi diversi dagli oggetti di modico valore né vincite di altra natura; j) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi; k) contengono al proprio interno gli oggetti di modico valore, disposti in modo da risultare visibili al giocatore, che sono erogati direttamente dall’apparecchio subito dopo la conclusione positiva della partita”, aggiunge. “Gli apparecchi comma 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00; b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; d) dispongono di una scheda di gioco; e) dispongono di display o monitor; f) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi; g) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura; h) consentono esclusivamente giochi basati sulla sola abilità del giocatore; i) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; j) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull’andamento del gioco e sul relativo punteggio. 2. Gli apparecchi comma 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche: a) essere costituiti da apparecchi multipostazione; b) consentono una durata diversa della partita in funzione della sola abilità del giocatore; c) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione; d) consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; gli eventuali collegamenti di rete devono garantire l’identificazione univoca dei singoli apparecchi e devono consentire di effettuare mutua autenticazione e cifratura tra gli apparecchi ed il server centrale, garantendo integrità e riservatezza dei dati trasmessi; il server centrale deve essere ubicato in uno dei paesi dell’Unione Europea e deve esserne consentito l’accesso ai fini di controllo”, continua. “Gli apparecchi comma 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00; b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al
gioco; d) non consentono l’erogazione di premi diversi dai tagliandi né vincite di altra natura; e) non consentono in alcun modo l’attivazione o l’avvio del gioco mediante l’utilizzo di tagliandi precedentemente emessi; 2. Gli apparecchi comma 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche: a) essere dotati di un meccanismo per la distribuzione di tagliandi; b) essere dotati di una scheda di gioco; c) essere dotati di display o monitor; d) essere costituiti da apparecchi multipostazione; e) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; f) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco; g) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video; h) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione”, prosegue. “Gli apparecchi comma 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: a) non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l’introduzione di denaro o gettoni né l’utilizzo di altri strumenti di pagamento; b) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi; c) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura. 2. Gli apparecchi comma 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche: a) essere dotati di una scheda di gioco; b) essere dotati di display o monitor; c) essere costituiti da apparecchi multipostazione; d) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; e) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco; f) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video; g) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione”, aggiunge. Ecco la determina completa. cdn/AGIMEG