Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS. “Come noto, l’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell’art. 110 del TULPS disponendo che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. Con determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021, esperita la procedura di informazione comunitaria, sono state definite le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica dei predetti apparecchi, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° giugno 2021. Per l’effetto, tutti gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro sono classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili ai comuni biliardi, agli apparecchi elettromeccanici, meccanici ecc… La determinazione indica i requisiti comuni alle varie categorie di appartenenza degli apparecchi e i requisiti che tengono conto della specifica categoria considerata, ne chiarisce le modalità di funzionamento e dà disposizioni in ordine alla verifica tecnica finalizzata a valutarne la conformità alle norme vigenti, nonché alla documentazione tecnico-amministrativa necessaria allo scopo. All’interno del provvedimento trovano compiuta regolamentazione sia gli apparecchi c.d. “ticket redemption”, caratterizzati dall’erogazione di tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita, sia i “grandi simulatori”, da inquadrarsi fra gli apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c) e c-ter), le cui caratteristiche sono indicate nel provvedimento. Entrambe le categorie di apparecchi, alla pari degli altri, sono soggette a certificazione ai fini dell’immissione in commercio. A proposito dell’obbligo di verifica tecnica e relativa omologazione, come prevista dall’articolo 38, comma 3, della legge n. 388/2000, il provvedimento semplifica l’iter di certificazione consentendo, in via generale, agli Organismi di Verifica (OdV) di procedere ad una verifica tecnica “light”, consistente nell’analisi dei documenti (scheda esplicativa, documentazione tecnica, documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio) forniti dal produttore o importatore dell’apparecchio, così rendendo più celere e sicuramente meno onerosa la procedura di certificazione attualmente prevista. Altra novità di rilievo è la possibilità, riconosciuta per i soli apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), del collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse, con le modalità fissate nella determinazione direttoriale di approvazione delle regole tecniche di produzione. Con determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021, invece, è stata definita la regolamentazione amministrativa degli apparecchi in esame, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati. Nei punti successivi sono illustrati i contenuti più significativi della regolamentazione. A. Ferma la necessaria conformità degli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche introdotte con determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia, sino al 31 dicembre 2021 è previsto un regime transitorio che tiene conto del parco macchine ad oggi legittimamente esistente sul mercato. Pertanto, nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi medesimi sulla base delle regole amministrative previgenti. B. Il termine per la scadenza di tutti i nulla osta per la messa in esercizio esistenti è fissata al 31 dicembre 2021, data entro la quale dovranno essere richiesti nuovi nulla osta per la messa in esercizio, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per gli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7, dell’art. 110 TULPS, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti come oltre illustrato (cfr. punto 2), restano, invece, validi i certificati e i nulla osta di distribuzione esistenti, fermo restando l’obbligo di richiesta del nuovo nulla osta per la messa in esercizio. Ai fini dell’installazione in esercizio degli apparecchi, da tale data è altresì previsto il rilascio, da parte dell’Ufficio territorialmente competente, di un nuovo e apposito dispositivo elettronico, atto a consentirne l’identificazione univoca. C. Entro il 31 dicembre 2021 per gli apparecchi attualmente in esercizio sono previsti i seguenti adempimenti: 1) apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 e apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021. In relazione a tali apparecchi è richiesto al proprietario di presentare una autocertificazione che ha ad oggetto la conformità degli stessi alle regole tecniche vigenti, nonché la relativa ubicazione, ai fini del rilascio del successivo nulla osta di esercizio. La dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dovrà essere presentata agli Uffici dell’Agenzia territorialmente competenti, che provvederanno successivamente ai relativi controlli. Gli apparecchi dotati del nuovo nulla osta potranno rimanere in esercizio sino al 31.12.2023, termine alla scadenza del quale gli stessi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti oppure dismessi. L’installazione di questa specifica tipologia di apparecchi è consentita soltanto nelle sale giochi. Qualora si voglia installare questa tipologia di apparecchi anche in altri esercizi (quali bar, etc…) il produttore/proprietario, in luogo dell’autocertificazione di cui sopra, avrà l’onere di presentare specifica richiesta di certificazione all’OdV, secondo quanto previsto all’articolo 11, delle regole tecniche di produzione di cui alla determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021. Con successivo provvedimento del Direttore Giochi saranno fornite le relative istruzioni. 2) apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7 dell’art. 110 TULPS verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti. In relazione a tali apparecchi non è prevista la sottoposizione a nuova certificazione, non essendo intervenuta una sostanziale modifica delle regole tecniche di produzione; pertanto deve ritenersene immutata l’intrinseca conformità. Fanno eccezione i soli apparecchi di cui alla lettera c) del comma 7 che consentono l’azzeramento delle classifiche e la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, per i quali è, invece, prevista la necessità di una nuova certificazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021, in quanto tali caratteristiche, considerate come sintomatiche di un possibile utilizzo illecito dell’apparecchio, sono espressamente escluse dalle nuove regole tecniche. In relazione ai restanti apparecchi di cui alla lettera c) e agli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 7, è richiesto ai soggetti cui sono stati rilasciati i relativi nulla osta per la messa in esercizio di domandare il rilascio di un corrispondente nuovo titolo autorizzatorio in sostituzione del precedente. Come detto, la previsione attiene ai soli nulla osta per la messa in esercizio e non anche ai certificati e ai nulla osta di distribuzione già rilasciati. D. Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento e, nel valorizzare tale aspetto, è stata riconosciuta la possibilità di installarvi un maggior numero di apparecchi. È consentita, inoltre, la collocazione degli apparecchi in discorso anche all’esterno dei punti di offerta purché entro spazi delimitati e controllati dei medesimi. La determinazione indica in via generale le tipologie di apparecchi presenti nei diversi punti di offerta e, in relazione a tali punti, nonché alla superficie degli stessi, il numero di apparecchi ivi installabili. La determinazione consente, infine, l’installazione degli apparecchi senza vincita in denaro anche nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate, rinviando, quanto alle modalità relative all’utilizzo degli stessi ad un successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura, al fine di chiarire la disciplina applicabile. E. Il precedente obbligo normativo di differenziazione dell’offerta di gioco non è stato riproposto nella determinazione, in quanto ritenuto non più rispondente all’attualità. In virtù delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 10 comma 1 della determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021, anche tale abrogazione produce effetti a partire dal 1 gennaio 2022. F. La determinazione direttoriale demanda a successivi provvedimenti del Direttore Giochi la definizione dei tempi e delle modalità di richiesta e rilascio dei titoli autorizzatori relativi agli apparecchi, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità unitamente alla modulistica da utilizzare per le autocertificazioni e per gli altri procedimenti amministrativi. Tali provvedimenti saranno opportunamente portati all’attenzione di codesti Uffici e saranno fornite informazioni di dettaglio relativamente agli aspetti, non soltanto amministrativi, ma anche tecnico-operativi, che attengono alla gestione delle procedure di competenza degli stessi. La nuova base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti sarà, invece, individuata con separato decreto ad oggi all’esame del Ministro dell’Economia e delle finanze e, pertanto, allo stato, nulla è stato innovato in materia”, sottolineano i Monopoli. cdn/AGIMEG