ADM, Comma 7: “Nuova disciplina regolamentare su apparecchi senza vincita in denaro, chiarimenti e indicazioni operative”

Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Si fa seguito alle precedenti Circolari concernenti la regolamentazione amministrativa e tecnica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS, con cui sono stati forniti chiarimenti e indicazioni anche di carattere pratico-operativo. Nel primo periodo di attuazione della nuova regolamentazione sono giunti, all’attenzione dell’Ufficio “Apparecchi da intrattenimento”, numerosi quesiti dagli operatori del settore volti a dirimere alcuni dubbi interpretativi. In particolare, avendo il responsabile dell’Ufficio, nel tempo, fornito diretto riscontro ai singoli casi, si ritiene opportuno diramare le più ampie e complesse informazioni che potranno avere una portata di carattere generale. Al fine di cogliere a pieno le diverse ipotesi fattuali dei casi concreti e sempre con l’obiettivo di garantire una intellegibilità delle norme di settore, si procederà con l’identificazione e l’illustrazione di alcune Frequently Asked Questions che si sono presentate in prosecuzione di tempo”, comunica ADM.

Ecco le F.A.Q. e le regole applicative:

  1. Nel mio esercizio ho installato degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS che metto a disposizione gratuita dei clienti. Devo, comunque, richiedere i titoli autorizzatori e pagare l’imposta sugli intrattenimenti?

Sì, la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti e dal pagamento della relativa imposta. Pertanto, anche se gli apparecchi sono utilizzati gratuitamente, devono essere: – sottoposti ad omologa/certificazione, – muniti di titoli autorizzatori, – soggetti al pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI).

  1. Sono proprietario di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), prodotti e importati dopo il 31.12.2002 e autorizzati secondo le regole tecniche previgenti, posso ancora richiedere i nuovi titoli autorizzatori?

Sì, l’articolo 6, commi 1 e 2, della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021 (da ora DRA) dispone che i certificati e i nulla osta di distribuzione per gli apparecchi di cui al comma 7, lettere a) e c), prodotti e importati dopo il 31.12.2002 e autorizzati secondo le regole tecniche previgenti(1) , rimangono validi. Ne deriva che, nei casi indicati: – per gli esemplari di modello di apparecchio per i quali si sia positivamente conclusa la verifica tecnica di conformità e che, dunque, siano in possesso del solo certificato con esito positivo, si può sempre richiedere il rilascio del nulla osta di distribuzione e, conseguentemente, del nulla osta per la messa in esercizio; – per quegli apparecchi già in possesso di nulla osta di distribuzione, ad oggi ancora valido, si può sempre richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio.

  1. Sono proprietario di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del TULPS. Alcuni di questi sono prodotti e messi in esercizio ante 2003, altri fra il 2003 e il 2005 e altri ancora certificati secondo le regole tecniche previgenti. Quali titoli dovrò avere in esercizio al momento di eventuali controlli?

Al termine dei periodi transitori, previsti dalla DRA, che termineranno il 1 maggio p.v. per gli apparecchi ante 2003 e il 1 luglio p.v. per gli apparecchi prodotti e messi in esercizio successivamente a tale data, tali categorie di apparecchi dovranno trovarsi nella seguente situazione: – apparecchi comma 7a e 7c prodotti/importati e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi devono essere muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza), rilasciato sulla base della nuova normativa; – apparecchi prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all’entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 8.11.2005: alcuni di questi apparecchi potrebbero tuttora essere dotati dei nulla osta di distribuzione originali, in quanto a suo tempo non fu prevista come obbligatoria la restituzione. Nel sottolineare che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione, si fa presente che tali apparecchi dovranno essere muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza). A partire dal 1° luglio 2022, in ragione della specificità di tali apparecchi, il relativo nulla osta di esercizio recherà l’espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione. – apparecchi prodotti/importati successivamente all’entrata in vigore delle regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi, il cui esemplare di modello è stato sottoposto a verifica tecnica di conformità – conclusasi positivamente con l’emissione del relativo certificato- devono essere dotati di nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio.

  1. Sono proprietario di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 7a e 7c del TULPS prodotti/importati e installati dopo il 1 gennaio 2003 attualmente collocati in magazzino e per i quali sono in possesso dell’attestato di detenzione. Vorrei metterli in esercizio prima del 30 giugno e, quindi, prima che i nuovi nulla osta siano efficaci. Cosa devo fare?

La perdita di efficacia degli attuali nulla osta per la messa in esercizio e del relativo attestato di detenzione a far data dal 1° luglio 2022 comporta, per il proprietario/possessore che voglia procedere prima di tale data all’installazione in esercizio, la necessità di riconsegnare all’Ufficio dei Monopoli competente per territorio, l’attestato di detenzione. Contestualmente alla riconsegna si otterrà la restituzione del “vecchio” nulla osta, utilizzando le procedure già in uso presso gli Uffici. Il rientro in possesso del precedente nulla osta per la messa in esercizio consentirà di poter installare in esercizio l’apparecchio e di mantenerlo in esercizio sino al 30 giugno 2022. Poiché, però, come risaputo, a partire dal 1° luglio 2022 il “vecchio” nulla osta non avrà più efficacia, il proprietario/possessore che intenda mantenere in esercizio l’apparecchio anche oltre il 30 giugno 2022, dovrà, comunque, prima di quella data, domandarne la sostituzione con un nuovo titolo autorizzatorio, la cui validità decorrerà dal 1° luglio 2022. Se entro il 30 giugno 2022 non viene richiesta la sostituzione del “vecchio” nulla osta per la messa in esercizio con un nuovo nulla osta, l’apparecchio non può restare in esercizio e deve, pertanto, essere rimosso. Si ricorda che per tale tipologia di apparecchi, rimane ferma la possibilità di richiedere anche successivamente a tale data il rilascio del nuovo nulla osta.

  1. Cosa comporta il venir meno dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco? E da quando si applica?

Le regole amministrative previgenti prevedevano un obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022, per effetto della modifica dell’art. 10 della Determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1.06.2021. Al riguardo, si precisa che il venir meno dell’obbligo non esclude che l’esercente, a sua libera scelta, possa in ogni caso mantenere nei punti vendita suddetti gli apparecchi comma 7 già installati ovvero installarne di nuovi, nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti e garantendo l’osservanza del divieto generale di partecipazione ai giochi con vincita in denaro per i minori di età.

  1. Quali norme trovano applicazione rispetto agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in uso nelle attività di spettacolo viaggiante?

Con riferimento agli apparecchi in uso nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante, si rammenta che le norme introdotte si applicano a partire dal 1° luglio 2022; con apposito provvedimento direttoriale si provvederà, prima della data indicata, alla definizione delle modalità e delle tempistiche relative all’utilizzo degli apparecchi medesimi.

Regole applicative.

Con l’approssimarsi del termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rilascio/sostituzione del nulla osta, per gli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, fissato per il prossimo 30 aprile, emerge l’elevatissimo numero di istanze presentate ed acquisite al protocollo. Tale dato numerico sta evidenziando una criticità legata alla circostanza che gli aventi diritto non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio. Come noto, la predisposizione dei dispositivi di identificazione elettronica rilasciati unitamente al nulla osta di esercizio ha inizio solo dopo il pagamento effettuato dall’utente. Tale adempimento potrebbe potenzialmente avvenire simultaneamente oppure in un arco temporale ristrettissimo a ridosso della scadenza del termine. Questa evidenza, non consentendo il rilascio del titolo in tempo utile in ragione dei tempi tecnici necessari alla lavorazione, rende necessario definire le seguenti regole applicative: 1. saranno considerate presentate nei termini, tutte le istanze che, alla data del 30 aprile 2022, risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli) ma comunque entro l’anno in corso. L’applicativo non consentirà, pertanto, la presentazione, per tali tipologie di apparecchi, di istanze di rilascio/sostituzione di nulla osta per la messa in esercizio oltre la suddetta data del 30 aprile; 2. a partire dal 30 aprile 2022, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, potranno essere installati solo quelli per i quali sia stata presentata l’istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento. Tali ultimi apparecchi potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento scaricabile dall’applicativo attraverso l’apposito pulsante “Azioni”. In sede di controllo degli apparecchi in esercizio, ADM verificherà, anche ai fini del versamento. dell’imposta sugli intrattenimenti, l’effettivo pagamento del titolo autorizzatorio e la sua eventuale disponibilità al ritiro nell’Ufficio territoriale di competenza, che, benchè comunicato al titolare non sia stato eseguito; 3. qualora entro il 31 dicembre 2022, pur in presenza di pagamento del titolo autorizzatorio, il possessore/proprietario dell’apparecchio non abbia provveduto al ritiro del titolo stesso presso l’Ufficio dei monopoli competente, la richiesta di rilascio di nulla osta perderà di efficacia e l’apparecchio potrà essere collocato in esercizio solamente previa richiesta di certificazione di conformità presso un organismo di verifica. Qualora il possessore/proprietario di apparecchio voglia evitare la perdita di efficacia del nulla osta e voglia continuare a mantenere in magazzino l’apparecchio stesso dovrà, pertanto, ritirare il nulla osta e contestualmente richiedere il rilascio dell’attestato di detenzione. Per le motivazioni di sopra esposte, si raccomanda a tutti i titolari di apparecchi che intendano mettere in esercizio gli apparecchi per la stagione estiva di effettuare il pagamento del titolo autorizzatorio con immediatezza, al fine di consentire al partner tecnologico la predisposizione del dispositivo di sicurezza e agli Uffici ADM il rilascio del titolo autorizzatorio in tempo utile che, in caso contrario, potrebbe non essere garantito. cdn/AGIMEG