ADM-Carabinieri, ecco il testo integrale del Protocollo di collaborazione sottoscritto dal direttore generale ADM Minenna e il Comandante generale dell’Arma Nistri

Il Direttore genelare di ADM, Marcello Minenna, e il Comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, hanno firmato il Protocollo recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Ecco il testo integrale del Protocollo.
“Il Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra l’Agenzia e l’Arma, nell’ambito del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni e competenze richiamate in premessa, avuto riguardo, per l’Arma, alle attività svolte nei comparti di specialità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Le aree di intervento attengono: a) allo scambio di informazioni, di cui le Parti sono in possesso in ragione delle rispettive competenze, per lo sviluppo di attività, anche congiunte, di analisi e di elaborazione dei profili di rischio relativi ai flussi commerciali, volte a orientare e rendere più efficace l’attività di controllo; b) all’organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di convegni, conferenze e seminari; c) allo scambio di best practices e lezioni apprese, con particolare riferimento al settore tecnologico. Anche negli ambiti direttamente strumentali alla realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l’interesse della collettività.
In relazione agli ambiti d’azione individuati in base a quanto stabilito nel precedente articolo, l’Agenzia, attraverso le proprie Direzioni centrali e coordinando le strutture territoriali regionali, interregionali/interprovinciali, e l’Arma, con le competenti articolazioni dei Reparti speciali, richiamati all’art.1, si impegnano ad avviare, allorquando ritenuto utile da una delle Parti, il raccordo info-operativo necessario all’analisi dei flussi commerciali e all’elaborazione dei profili di rischio, per orientare e rendere più efficace la successiva attività di controllo, che, qualora congiunta, sarà
pianificata avuto riguardo alle complessive esigenze di servizio dei Reparti dell’ARMA e agli obblighi derivanti dalle dipendenze funzionali dai rispettivi Dicasteri di riferimento.
Le Parti si impegnano a segnalare le reciproche iniziative formative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune per l’attuazione del presente protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di realizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse.
Le Parti si impegnano a realizzare uno scambio di best practices e la condivisione delle lezioni apprese, con particolare riferimento al settore tecnologico e in materia di analisi dei “big data”.
Per l’attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti: per l’Agenzia, il Direttore Antifrode e controlli; per l’Arma, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate: a) al rispetto del segreto istruttorio, di cui all’art.329 del codice di procedura penale; b) ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D.lgs. 18 maggio 2018, n.51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 giorni. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
Il presente Protocollo, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell’Agenzia e dell’Arma”. lp/AGIMEG