Protocollo Coni-Adm: accordo non risolve problematiche del settore del puro intrattenimento ed anzi appesantisce operatività aziende

Abbiamo appreso con piacere che il CONI, insieme ad ADM, hanno dato l’ok al provvedimento con le nuove norme che definiscono le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro – si legge in una nota della LED Leisure Entertainment Development – emanate con la Determina del 18 maggio 2021 e successive circolari esplicative.

Tale Determina definisce le varie tipologie di apparecchi, nelle quali ricadono ad esempio anche biliardi, biliardini, freccette utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive praticate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI.

Dal punto di vista tributario, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 specifica che “Le attività indicate al punto 2 della tariffa (biliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti. Quando però le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo, sono escluse dall’imposta sugli intrattenimenti in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo.

Nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra ADM e CONI si specifica che per i tesserati appartenenti alle società sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI, gli apparecchi da intrattenimento sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e si individuano:

– i criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;

– l’individuazione delle Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;

– il tipo di attività praticata su tali apparecchi.

LED

La regolamentazione prevista dal Protocollo è applicabile unicamente ad una quota degli apparecchi utilizzati a fini sportivi. Ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi, a fini sportivi, non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica.

L’utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev’essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento.

Ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev’essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affiliate che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell’utilizzo a fini sportivi.

Entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo, al fine di consentire una corretta politica di verifica e accertamento da parte di ADM, in sede di prima attuazione, ogni Federazione dovrà inviare all’Ufficio dei Monopoli competente per territorio, un elenco riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo numero di tesserati. L’elenco dovrà comprendere anche il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi per ognuna di esse e dovrà essere aggiornato in caso di variazione del numero di apparecchi Comma 7 a fini sportivi, in funzione del cambiamento del numero dei tesserati.

Al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti nell’elenco che deve essere inviato a ADM, ogni ulteriore apparecchio Comma 7 installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM.

“Ritengo che questo accordo e questa ulteriore “burocratizzazione” dell’utilizzo di apparecchi di puro intrattenimento a fini sportivi, poteva tranquillamente essere evitata”, dichiara Sergio Milesi, amministratore delegato della Led srl. “Bastava rivedere le norme emanate a maggio 2021, limitandosi a ricevere dagli operatori del settore un’autocertificazione, della rispondenza alle norme previste dal decreto. Inoltre si poteva prevedere l’eliminazione della verifica tecnica che obbliga gli operatori del mercato degli apparecchi senza vincita in denaro a procedere a proprie spese alla omologa, tramite uno degli Organismi di Certificazione Convenzionato (OdV) identificati da ADM, di ogni esemplare di modello di apparecchio (calciobalilla, biliardi, arcade, etc.) non si presti ad un uso riconducibile al “gioco d’azzardo”.

Mi auguro che realmente gli enti regolatori e la politica intervengano il prima possibile a modificare la normativa, che sta creando seri problemi al settore e sta portando le aziende italiane a limitare le proprie offerte di un puro intrattenimento rispetto alle imprese che operano nel resto del mondo, siano esse svolte per fini ludici o a fini sportivi in sale giochi, sale lan, associazioni sportive  o altri locali ritenuti idonei dalle normative.

Non è possibile operare in Italia nel settore del puro intrattenimento con l’utilizzo di norme che solitamente vengono applicate al settore del gioco d’azzardo lecito distribuito dallo Stato, è forse arrivata l’ora – conclude Milesi – che le due attività vengano separate dal punto di vista normativo”. sb/AGIMEG