Aams, revoca della convenzione di concessione n. 4012 stipulata con la società Paradisebet Srl Unipersonale

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, recante “Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell’articolo 1, comma 286, della L. 30 dicembre 2004, n. 311”; Visto l’articolo 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale; Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 agosto 2006, n. 186;Vista la convenzione di concessione n. 4012 rilasciata alla società PARADISEBET SRL UNIPERSONALE in data 28 marzo 2007, all’esito della gara esperita ai sensi dell’articolo 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;Visto il decreto del Direttore per i Giochi dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 giugno 2007 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 2 luglio 2007, recante “Approvazione delle convenzioni di concessione dell’esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”; Visto l’articolo l’art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che l’Amministrazione procede alla revoca della concessione anche “nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnicofunzionale, di cui all’articolo 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei
concessionari”; Vista la nota prot. n. 2012/38357/Giochi/SCO del 5 ottobre 2012 con la quale è stata inviata tramite raccomandata A/R all’Amministratore Giudiziario della PARADISEBET SRL UNIPERSONALE la comunicazione prot. n. 2012/33122/Giochi/SCO del 23 luglio 2012 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e  segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4012, ricorrendo i presupposti dell’art. 23, comma 1, lett. b), della convenzione stessa;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 5, della convenzione di concessione, la revoca della concessione n. 4012 stipulata in data 28 marzo 2007 con la PARADISEBET SRL
UNIPERSONALE. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet  dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia della Dogane e dei Monopoli) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall’art. 3, comma 16, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AamS). mm/AGIMEG