Aams. Rendicontazioni giudiziali dei concessionari per la raccolta dei giochi pubblici

In una nota rivolta a tutti i concessionari dei giochi pubblici l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda: “Con riferimento al conto giudiziale annuale di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale 8 ottobre 2009, prot. 37249/giochi/GST, l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 610 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dell’art. 16 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, alla resa del “Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti” per l’anno 2012, entro il mese di febbraio 2013.

Tutti i concessionari dovranno rendere, per ogni singola concessione e distinto per le seguenti tipologie di gioco:

• concorsi pronostici su base sportiva e scommesse sportive a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

• ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici;

il “Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti”, utilizzando lo schema rimesso in allegato alla presente comunicazione. Oltre al suddetto schema, tuttora all’esame procedurale di cui all’art. 620 del R. D. 827 del 23 maggio 1924, si rende disponibile un modello (All. A) in cui riportare l’elenco dei versamenti dovuti e delle ricevute dei versamenti effettuati nonché una nota illustrativa per la compilazione del Conto giudiziale in parola. Si rappresenta a codesti concessionari che con il citato D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, entrato in vigore nel mese di agosto 2011, è stato provveduto al riordino delle procedure dei controlli preventivi e successivi, alla loro semplificazione e razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini. Il “Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti”, completo di allegato e corredato dai documenti giustificativi dei versamenti, dovrà essere trasmesso o consegnato al seguente indirizzo:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Direzione per i Giochi 

Ufficio 13 

Piazza Mastai 11, 00153 Roma. 

A norma dell’art. 617 del succitato Regio Decreto 827/24, si specifica che qualora i Concessionari abbiano unito i predetti documenti giustificativi ai conti amministrativi inviati con periodicità quadrimestrale all’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non dovranno unire gli stessi al rendiconto giudiziale per l’anno 2012, facendo esplicito richiamo di ciò nella lettera di trasmissione del rendiconto giudiziale. Ai fini dell’approvazione dei conti giudiziali pervenuti, è necessario che ciascun concessionario, che riveste la figura di agente contabile, giusta da ultimo Cassazione Civile Ord. N. 13330 dell’1 giugno 2010, fornisca, qualora il conto giudiziale non sia sottoscritto da chi ha la rappresentanza organica della società concessionaria, idonea documentazione da cui risulti il soggetto incaricato alla sottoscrizione del conto giudiziale. lp/AGIMEG

https://www.aams.gov.it/site.php?id=14264