Sala scommesse bloccata dal distanziometro, il TAR Veneto condanna Comune e Ministero a risarcire l’operatore

Una sala scommesse senza slot né VLT non poteva essere bloccata applicando il distanziometro previsto per gli apparecchi da gioco. Dopo aver annullato il diniego della licenza, il TAR Veneto riconosce ora anche il danno economico causato dal ritardo nell’apertura dell’attività ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Il Comune e il Ministero dell’Interno dovranno pagare in solido 5.000 euro all’operatore, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

La richiesta di risarcimento era di 35.922,04 euro. Il Tribunale ha accolto soltanto la parte relativa al mancato utile, ridimensionandone l’importo, e ha respinto le domande per le spese di affitto e utenze e per il danno all’immagine. Nessuna responsabilità risarcitoria è stata riconosciuta alla Regione Veneto.

Il diniego alla sala scommesse e la regola dei 400 metri

La società Due s.r.l.s. intendeva aprire ad Arzignano un centro dedicato esclusivamente alla raccolta delle scommesse, senza installare apparecchi AWP o VLT. Prima di presentare l’istanza alla Questura di Vicenza, aveva chiesto chiarimenti al Comune, che inizialmente aveva indicato la competenza della Questura e la necessità di locali con destinazione e agibilità commerciale.

Durante l’istruttoria, però, il Comune, dopo aver acquisito indicazioni dalla Regione, ha ritenuto applicabile anche a quella sala il limite di 400 metri dai luoghi sensibili previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 38/2019. Sulla base del parere negativo comunale, la Questura ha respinto la domanda di licenza il 6 marzo 2024.

Il TAR Veneto aveva annullato il diniego nell’aprile 2024, chiarendo che la disposizione, nel testo applicabile alla vicenda, vietava la collocazione degli apparecchi da gioco entro la distanza prevista, ma non poteva essere estesa per analogia alle sale destinate alla sola raccolta di scommesse. AGIMEG aveva riportato la precedente decisione sul distanziometro.

TAR Veneto risarcimento per il diniego alla sala scommesse

Per il TAR l’errore di Comune e Questura non era scusabile

Dopo l’annullamento, la Questura ha rilasciato la licenza il 7 maggio 2024; l’operatore l’ha ritirata il 14 maggio e la sala ha aperto il 3 giugno 2024. La successiva autorizzazione, osserva il TAR, conferma che, venuto meno il presupposto ostativo fondato sul distanziometro, l’attività poteva essere avviata.

Nella nuova sentenza, relativa al risarcimento, il Tribunale giudica non scusabile l’errore interpretativo del Comune e della Questura: il progetto escludeva espressamente AWP e VLT e il testo della norma regionale riguardava la collocazione degli apparecchi. Le indicazioni della Regione non erano vincolanti e non esoneravano le altre amministrazioni dal verificare la corretta applicazione della legge.

Secondo i giudici, il parere negativo del Comune e il successivo diniego della Questura hanno concorso a provocare lo stesso danno. Per questo il Comune di Arzignano e il Ministero dell’Interno rispondono in solido. La domanda contro la Regione è stata invece respinta: il TAR non ha individuato una condotta illegittima direttamente imputabile all’ente né un autonomo nesso causale con il danno.

Perché il risarcimento è di 5.000 euro e non di 35.922 euro

L’operatore chiedeva 5.390,49 euro per canoni di locazione e utenze, 20.531,55 euro per mancati guadagni e 10.000 euro per il danno all’immagine. I giudici hanno escluso le prime voci per mancanza di prova degli effettivi pagamenti e del concreto pregiudizio reputazionale.

Il ritardato avvio dell’attività ha invece prodotto un danno economico, dimostrato anche dai ricavi realizzati dalla sala nei primi tre mesi dopo l’apertura. Ma i 20.531,55 euro documentati rappresentavano ricavi lordi, non utili netti: senza dati sufficienti sui costi, il TAR ha quantificato equitativamente il mancato utile in 5.000 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di giudizio sono state compensate. sb/AGIMEG